Conto giudiziale regolare e discarico degli agenti contabili regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 397 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la dichiarazione di regolarità e il discarico degli agenti contabili non richiedono la formale redazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente che abbia operato in via pressoché esclusiva. È sufficiente che l’analiticità del conto, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consenta l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese. Il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro l’esercizio non osta all’approvazione del conto e al discarico, in assenza di ammanchi e stante l’esiguità degli importi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da due agenti contabili della Regione Veneto, relativamente alla gestione delle minute spese di una unità organizzativa per l’esercizio 2016. Il conto era stato depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione, che ne aveva imposto la ricompilazione.
Il Magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, aveva rilevato la sostanziale regolarità della gestione, segnalando due profili: la mancata compilazione di un autonomo conto giudiziale da parte del subagente e il mancato riversamento dell’anticipazione entro l’esercizio, con formazione di residui, poi restituiti. Entrambi gli agenti hanno chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la composizione del conto, articolato in quattro prospetti: il conto di sintesi e quello analitico della gestione, per ciascuno dei quali è prevista una distinta redazione per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento per un’apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, per un importo di euro 50.000,00.
I documenti depositati risultano redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 e ai relativi modelli. Il conto di sintesi espone anticipazioni per complessivi euro 50.000,00, a cui corrispondono pagamenti per euro 37.541,00 e il riversamento in Tesoreria del residuo di euro 12.459,00. Il conto analitico indica in ordine cronologico le operazioni di pagamento effettuate, con l’indicazione della modalità di pagamento e senza pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
La Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto in una memoria difensiva, il subagente non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via pressoché esclusiva in funzione di agente secondario. Tale circostanza, in astratto, avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione.
Tuttavia, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente non soltanto l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute. Queste ultime afferiscono tutte al funzionamento dell’ufficio e rientrano nei limiti posti dalla Delibera di autorizzazione, che richiama l’elencazione dell’art. 23 della L.R. n. 6/1980, specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002.
Il Collegio ritiene dunque la gestione sostanzialmente regolare, considerato il livello di analiticità dei documenti depositati. La gestione del fondo economale è avvenuta in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale. Il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro l’esercizio non osta all’approvazione del conto, stante la relativa esiguità degli importi. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico; in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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