Controlli interni degli enti locali: adeguatezza e obbligo di sistema integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 119 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il sistema previsto dall’art. 148 Tuel non si esaurisce nell’istituzione formale degli strumenti, ma richiede l’effettiva capacità di perseguire le finalità per le quali è stato previsto. L’accertata parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie giustifica l’invito dell’Ente a proseguire nel percorso di sviluppo e miglioramento. Il controllo collaborativo non esaurisce i profili di irregolarità della gestione e non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo il questionario approvato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. Il magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento in merito ad alcune criticità emerse, in particolare sulla gestione dei progetti finanziati con fondi PNRR e PNC e sul controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile. L’Ente ha risposto rappresentando il percorso di riorganizzazione amministrativa avviato dalla nuova giunta insediatasi nel 2021, con l’istituzione di nove dipartimenti e di nuovi uffici dedicati.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione attribuita alle Sezioni regionali dall’art. 148, comma 2, Cost. e dall’art. 148 Tuel, che configura un controllo di adeguatezza funzionale e di effettivo funzionamento, non un mero riscontro documentale. Il comma 4 della medesima disposizione prevede la possibilità di attivare le Sezioni giurisdizionali per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.

Sul controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, la Sezione rileva che nel biennio non erano stati redatti i report sui progetti PNRR e PNC, perché il controllo era programmato su base biennale ed era ancora in corso. L’Ente ha dimostrato di aver posto rimedio alla carenza documentale, completando l’attività e istituendo un referente della rendicontazione PNRR con atto dirigenziale del settembre 2023. L’adozione di griglie standardizzate è prassi metodologicamente corretta, ma le misure chiave sono state implementate solo nel corso del 2023, sicché per gran parte del biennio l’integrazione non era operativa.

Quanto al controllo di gestione, l’Ufficio Monitoraggio e Controllo di gestione è stato istituito al settembre 2023 e ha iniziato a operare a pieno regime dal 1° gennaio 2024; l’approvazione del Referto del Controllo di Gestione 2023 costituisce un avanzamento, ma resta da dettagliare il processo formale con cui le risultanze vengono recepite dai dipartimenti. La Sezione suggerisce l’adozione di un sistema di tracciamento delle azioni correttive e il collegamento dei risultati alla valutazione della performance, in linea con il d.lgs. n. 150/2009.

Sul controllo sugli organismi partecipati, previsto dall’art. 147-quater, comma 1, Tuel, l’Ente ha descritto un modello diffuso e plurilivello, senza struttura unica. La Sezione reputa il modello apprezzabile e legittimo, poiché la norma non impone un ufficio ad hoc, ma segnala il rischio che l’assenza di un regista con responsabilità formale di coordinamento costituisca, nel lungo periodo, un elemento di debolezza.

Infine, sul controllo di qualità dei servizi, la Sezione rileva un disallineamento concettuale: il quesito istruttorio verteva sulla qualità erogata, mentre l’Ente ha risposto in termini di customer satisfaction, ossia qualità percepita. I due concetti non sono sovrapponibili. La Sezione invita pertanto a integrare le indagini sulla soddisfazione con indicatori oggettivi di performance. In conclusione, delibera la parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, senza che ciò implichi una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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