Chiusura questionari rendiconti enti locali e risorse PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 314 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può disporre allo stato degli atti la chiusura dei questionari consuntivi, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite. Le risorse afferenti al PNRR devono essere accertate e imputate secondo la disciplina speciale dettata dall’art. 15, comma 4, del d.l. n. 77/2021, che deroga al principio contabile di cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con imputazione delle entrate allineata al cronoprogramma della spesa. L’ente è tenuto a monitorare i residui attivi e passivi, attivando le necessarie procedure di ricognizione e verifica finalizzate al loro sollecito esaurimento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 di un comune, redatti dall’organo di revisione economico-finanziaria sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie.
L’esame della documentazione contabile ha evidenziato gli equilibri di bilancio, il risultato di amministrazione e la sua composizione nei quattro esercizi considerati. È stata avviata un’istruttoria per acquisire informazioni in merito all’assenza di cassa vincolata, alla gestione dei residui, al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate. Il revisore dei conti dell’ente ha fornito i chiarimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il comune ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza non negativo negli esercizi in esame, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della legge n. 145/2018 e in applicazione della Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, nonché di un risultato positivo dell’equilibrio di bilancio. Le verifiche effettuate e l’attività istruttoria non hanno reso necessario procedere a ulteriori approfondimenti sui rendiconti oggetto di esame, che appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti.
Permane tuttavia una criticità relativa alla gestione dei residui per l’esercizio 2024, che registrano un significativo aumento rispetto agli esercizi precedenti, sia dal lato attivo sia da quello passivo. L’ente, in sede di controdeduzioni, ha riferito che l’aumento dei residui si riferisce principalmente a residui attivi e passivi correlati a interventi finanziati con risorse PNRR, con sollecitazioni al Ministero e continui contatti per ottenere il rientro delle somme anticipate.
La Corte richiama la disciplina speciale applicabile. L’art. 15, comma 4, del d.l. n. 77/2021 ha introdotto per gli enti locali la possibilità di procedere all’accertamento delle risorse PNRR sulla base del provvedimento formale di riparto o di assegnazione del contributo, senza attendere il correlato impegno dell’amministrazione finanziatrice. Il legislatore ha così voluto discostarsi dal principio contabile sancito al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. L’imputazione delle entrate deve essere in ogni caso allineata al cronoprogramma della spesa, e il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare in modo completo e coerente le spese sostenute.
Rilevano inoltre le disposizioni del Decreto del MEF del 6 dicembre 2024, che definisce le modalità di presentazione dei rendiconti intermedi o a saldo, le condizioni per l’erogazione di anticipazioni e trasferimenti intermedi, e prescrive che i dati di monitoraggio siano valorizzati sul sistema informativo ReGiS entro 60 giorni successivi all’erogazione. Per i rendiconti presentati entro la data di entrata in vigore del decreto, i trasferimenti intermedi o a saldo sono erogati fino al 90% dell’importo ammesso, con la restante quota subordinata alla verifica finale. La Corte invita pertanto l’ente a monitorare la gestione dei residui, curando le procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni.
È stato infine rilevato il commissariamento dell’ente per il mancato conseguimento degli obiettivi relativi al servizio di trasporto degli studenti con disabilità nel 2023, con nomina del Sindaco a Commissario. La Sezione raccomanda di adottare misure adeguate che assicurino un impiego puntuale ed efficiente delle risorse. La Corte dispone quindi la chiusura dei questionari consuntivi 2021-2024, precisando che la conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi.
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Nota della Redazione
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