Inadeguatezza dei controlli interni dell’ente locale e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 130 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148, comma 1, T.U.E.L., verificano con cadenza annuale il funzionamento dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. L’accertamento dell’inadeguatezza del sistema integrato dei controlli non richiede la prova di un disavanzo, ma l’effettività delle sei tipologie previste dagli artt. 147 e ss. T.U.E.L., la cui attuazione non può ridursi ad adempimento formale. Il perdurare delle criticità già segnalate, in assenza di misure correttive, integra l’inadeguatezza accertabile dalla Sezione, con riserva di verifica nei successivi cicli di controllo. La tempestiva rilevazione degli scostamenti e la reportistica periodica costituiscono contenuto indefettibile del controllo di gestione e del controllo strategico. Il ricorso ordinario a professionalità esterne per l’esercizio dei controlli interni incontra i limiti sostanziali e procedurali dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato i referti annuali trasmessi dal Sindaco di un Comune della provincia di Taranto, relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. I referti sono giunti oltre le scadenze previste dalle linee guida della Sezione delle Autonomie.

Una precedente verifica, riferita all’esercizio 2019, aveva già rilevato l’inadeguatezza del sistema. L’attività istruttoria ha quindi verificato l’attuazione delle misure di rafforzamento raccomandate, con acquisizione di documentazione ulteriore e riscontri dell’ente in data 3 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

L’ente ha invocato il contesto di marcata instabilità istituzionale del triennio, segnato da due consultazioni elettorali e da fasi commissariali, oltre all’avvio di un percorso di riordino regolamentare. La Sezione ha preso atto di tali condizioni, ma ha escluso che esse giustifichino il perdurante ritardo nell’attuazione delle misure già raccomandate.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è risultato gravemente carente sotto il profilo della periodicità e della qualità informativa. Per il 2021 non è stato adottato alcun referto, in contrasto con quanto dichiarato nel questionario. Per il 2022 il referto è stato redatto a distanza di due anni e solo a seguito di sollecito. Per il 2023 è stato predisposto un unico referto in luogo dei due semestrali. I report non indicano il numero degli atti controllati, le irregolarità riscontrate atto per atto, né il perimetro degli atti obbligatoriamente soggetti a verifica.

Il controllo di gestione, disciplinato dall’art. 147, comma 2, lett. a), T.U.E.L., non risulta attuato secondo le finalità della norma. Manca la ricognizione analitica degli obiettivi assegnati ai centri di responsabilità e la misurazione dei risultati, con conseguente impossibilità di svolgere la funzione di supporto alla riprogrammazione. La relazione sulla performance non è stata adottata per il 2021 e il 2022. La Sezione ha inoltre rilevato che la previsione regolamentare che affida il controllo a un soggetto esterno può contrastare con l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, con possibili profili di responsabilità amministrativa.

Il controllo strategico non è stato esercitato con regolarità, per la mancata adozione della delibera consiliare di verifica dello stato di attuazione dei programmi nel triennio, che ha impedito la verifica ex post dell’azione amministrativa rispetto agli indirizzi. Il controllo sugli equilibri finanziari non ha rispettato la cadenza semestrale, esaurendosi nella deliberazione annuale di salvaguardia. Il controllo sugli organismi partecipati è stato omesso in forza dell’asserita irrilevanza della partecipazione, mentre la normativa impone il monitoraggio di tutte le partecipazioni. Il controllo sulla qualità dei servizi non è stato attivato in modo coerente, con assenza di rilevazioni sistematiche sulla soddisfazione dell’utenza, criticità già segnalata in passato.

Quanto al P.N.R.R., le dichiarazioni rese nei questionari risultano solo parzialmente riscontrate: l’ente non ha trasmesso le direttive dichiarate né report di monitoraggio, e ha omesso di rispondere sui controlli relativi ai soggetti esterni attuatori. La Sezione ha pertanto accertato, ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L., l’inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021-2023 e ha invitato l’ente ad adottare le misure correttive, con riserva di verifica nei prossimi cicli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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