Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 206 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo sulla deliberazione di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, si indirizza alla motivazione del provvedimento e ne verifica la conformità ai parametri di sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige dal comune una motivazione analitica in ordine alle ragioni e alle finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Tale onere non è soddisfatto quando manca nel provvedimento una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’affidamento del servizio tramite acquisto sul mercato. Le carenze motivazionali su detti parametri sono assorbenti degli ulteriori profili critici e impongono il parere sfavorevole, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione della partecipazione.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, conseguita tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui il comune è socio. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione societaria su scala metropolitana delle gestioni in house del servizio di igiene urbana.

Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società e lo schema di patto parasociale. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge, con trattazione collegiale congiunta delle richieste pervenute sulla medesima operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal perimetro del controllo delineato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che configura una peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, e il sindacato si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Dall’esame degli atti emerge che l’acquisizione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni in house e alla riduzione del numero delle società attive nel settore. Il piano industriale prevede l’affidamento del servizio già dal 2026 e un progressivo ampliamento della platea degli abitanti serviti, mentre documenti richiamati ma non allegati delineano una crescita della quota di partecipazione del gestore.

Su questo sfondo la Sezione rileva un’assenza decisiva: manca un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. Né nella specifica sezione dedicata alle ragioni della scelta economica, né negli allegati, si rinvengono elementi di valutazione della convenienza della prossima gestione rispetto a quella attuale.

La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, che non ritiene soddisfatto l’onere di motivazione analitica quando manca la valutazione comparativa di carattere quantitativo tra modello in house ed esternalizzazione. La circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione non elide l’esigenza motivazionale, poiché l’operazione è dichiaratamente finalizzata a una nuova gestione integrata.

Le carenze motivazionali risultano assorbenti degli ulteriori profili critici, sicché la Sezione esprime parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo e ne dispone la trasmissione al sindaco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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