Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 233 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’avvenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il procedimento di resa del conto conserva natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 c.g.c. non ammette differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nella successiva procedura di conto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale, relativo alla gestione di un appartamento privato adibito ad attività ricettiva per l’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Successivamente il Comune ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo telematico. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che il conto giudiziale è stato effettivamente depositato. Da tale circostanza consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto, venendo meno l’interesse alla pronuncia sul termine in precedenza fissato.

La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia, secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, conserva natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.

Il giudice sottolinea che questa forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: l’art. 144 c.g.c. non consente di ricavare differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.

Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, si procede alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il giudice rileva infine la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto e, di conseguenza, non provvede sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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