Il controllo della Corte dei conti sul rendiconto comunale può concludersi senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 20 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, è finalizzato a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esito del controllo, ove non emergano criticità, si conclude con una pronuncia senza rilievi, che non equivale tuttavia a una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha avviato l’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Comune di Anghiari (AR), nell’ambito del programma di attività approvato con la deliberazione n. 100/2025. L’istruttoria si è svolta sulla base della relazione dell’organo di revisione, trasmessa tramite l’applicativo LimeFit, dei questionari inseriti nel sistema Con.Te e dei documenti contabili acquisiti d’ufficio tramite BDAP, nonché delle note di risposta del comune alle richieste istruttorie della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente inquadrato il controllo di legalità finanziaria nella cornice delineata dall’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede l’esame dei rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento previsto dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’ente.

Il comma 3 dell’art. 148-bis Tuel prevede l’adozione di specifiche pronunce di accertamento solo nell’ipotesi in cui emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.

L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica. La Sezione ha precisato che, trattandosi di un controllo di tipo monitoraggio, l’analisi si è basata sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente, prescindendo dall’esame dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale delle effettive operazioni di gestione.

Gli esiti del controllo non hanno fatto emergere irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di pronunce specifiche o segnalazioni. La Sezione ha pertanto dichiarato concluso senza rilievi l’esame del rendiconto 2024, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari, che potranno comunque formare oggetto di successive verifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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