Obbligo di adeguatezza dei controlli interni e referto sul controllo di gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 7 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verificare, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni degli enti locali, sulla base della relazione annuale redatta secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Ove il sistema risulti parzialmente inadeguato, la Sezione non irroga la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del Tuel, ma invita l’amministrazione a implementarlo e a rimuovere le criticità rilevate. Il referto sul controllo di gestione, previsto dall’art. 198-bis del Tuel, deve essere trasmesso autonomamente e non può ritenersi assolto dalla mera inclusione nel questionario sui controlli interni. La tecnica di campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo deve essere motivata e orientata ai settori a maggior rischio.
Il Fatto
La Provincia di Vicenza ha trasmesso in data 17 gennaio 2023 la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2021, redatta secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR.
Il Magistrato istruttore ha formulato richiesta di chiarimenti con nota prot. Cdc n. 9414 del 25 novembre 2024, cui l’Ente ha risposto con nota acquisita al prot. Cdc n. 9866 del 5 dicembre 2024. All’esito dell’esame della relazione, del regolamento provinciale sui controlli interni e degli elementi istruttori, la Sezione ha sottoposto a valutazione l’adeguatezza del sistema adottato dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione assegnata alla relazione annuale sui controlli interni: dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio considerato, integrando il quadro informativo a disposizione della Sezione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Il referto costituisce strumento ricognitivo di supporto alle scelte programmatiche dell’ente, rendendo possibile l’adozione delle misure correttive necessarie.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che gli esiti del controllo di gestione dell’anno precedente non hanno concorso a individuare i settori da sottoporre a controllo successivo, né gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti. L’Ente ha giustificato la scelta con l’assenza di criticità pregresse, mantenendo un criterio di mera rotazione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 28/2014, che raccomanda tecniche di campionamento conformi ai criteri internazionali (ISA 530, ISSAI 1530), invitando l’Ente a intercettare le fattispecie a maggior rischio.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione sottolinea la centralità di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile e di indicatori capaci di misurare lo stato di attuazione degli obiettivi. Rileva la mancanza di un sistema di ponderazione degli obiettivi, in collegamento con il controllo strategico. L’Ente ha ritenuto sufficiente la trasmissione della Sezione 3 del questionario sui controlli interni per assolvere all’onere di redazione e invio del referto di cui all’art. 198-bis del Tuel: la Sezione ritiene invece necessaria una trasmissione puntuale e autonoma.
Sul controllo sugli organismi partecipati, la Corte rileva l’assenza di un controllo strutturato sulla qualità dei servizi resi e sui relativi costi. Il monitoraggio del contratto di servizio è essenziale sotto duplice profilo: assicura la correttezza dei rapporti economico-finanziari tra ente e società affidataria e garantisce la qualità del servizio a tutela del cittadino utente. La struttura dedicata non è idonea a garantire report periodici e completi, né risultano elaborati specifici indicatori.
Infine, in tema di fondi PNRR, il Collegio rammenta l’importanza di un monitoraggio costante dei progetti, anche mediante specifiche direttive. Dall’analisi complessiva emerge un quadro di parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni. La Sezione, in luogo della sanzione, invita l’Amministrazione a implementare il sistema e a definire più puntualmente gli strumenti di programmazione e controllo, riservandosi ulteriori verifiche.
Nota della Redazione
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