Obblighi di comunicazione art. 13 l. 24/2017 e inammissibilità dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 54 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24 impone alla struttura sanitaria distinti obblighi di comunicazione all’esercente la professione sanitaria: l’instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato e l’avvio di trattative stragiudiziali con invito a prendervi parte. Non si tratta di obblighi alternativi, ma di un coordinato dovere informativo riferito a situazioni strutturalmente diverse. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. L’esercente non è investito di alcun onere di informazione o aggiornamento circa l’evoluzione della vertenza: la scelta di tutelare le proprie ragioni è rimessa al suo esclusivo apprezzamento. La comunicazione non può essere limitata ai soli giudizi risarcitori, estendendosi alle iniziative di istruzione preventiva per la loro strumentalità rispetto al giudizio di merito.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha convenuto in giudizio due dipendenti di una struttura ospedaliera, una biologa e un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, per l’accertamento della responsabilità amministrativa e il risarcimento del danno erariale indiretto, quantificato in € 32.792,88 e ripartito in parti uguali. La vicenda riguarda un errore nella trasfusione di una sacca di cellule staminali in occasione di un trapianto, con conseguente inabilità temporanea del paziente e successiva definizione transattiva del sinistro da parte dell’azienda sanitaria.
I convenuti hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità o inammissibilità dell’azione per il non corretto adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 13 della legge n. 24 del 2017, contestando nel merito la configurabilità della colpa grave e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha ritenuto inammissibile la domanda, muovendo dalla qualificazione della fattispecie sotto l’impero della legge 8 marzo 2017, n. 24, applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Il perno argomentativo è l’art. 13, che collega la preclusione dell’azione di responsabilità amministrativa all’omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni dovute dalla struttura all’esercente la professione sanitaria.
Nel caso concreto è pacifico che la struttura aveva inviato ai convenuti una nota in data 25 novembre 2019, con cui comunicava l’avvio di trattative per la definizione bonaria del sinistro e invitava a manifestare la volontà di parteciparvi. È parimenti pacifico che a tale nota non aveva fatto seguito altra comunicazione in ordine ai procedimenti giudiziari instaurati dal danneggiato, ossia il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. del 29 gennaio 2020 e la successiva azione civile di danno dinanzi al Tribunale di Genova del 15 luglio 2021.
La Corte ha respinto la tesi del Pubblico ministero, secondo cui sarebbe sufficiente la comunicazione della prima strada temporalmente intrapresa, essendo la finalità dell’art. 13 soddisfatta dall’aver posto l’interessato nelle condizioni di intervenire. Ha escluso che l’esercente sia titolare di un onere di informazione e aggiornamento, non rinvenendosi alcun potere condizionato né correlazione tra l’obbligo della struttura e un potere del sanitario di provvedere in ordine a un diritto altrui. Il destinatario resta soggetto al rischio della mancata partecipazione, ma solo se sia stato informato.
La disposizione attribuisce rilievo distinto alla comunicazione sull’instaurazione del giudizio e a quella sull’avvio delle trattative stragiudiziali: non obblighi alternativi, ma un coordinato dovere informativo riferito a situazioni strutturalmente diverse, accomunate dalla necessità di consentire al sanitario di prender parte, rispettivamente, al giudizio di merito o alle trattative. La differenza attiene alle modalità di tutela: meramente partecipativa nelle trattative, partecipazione quale controinteressato nel giudizio.
I vantaggi processuali riconosciuti al sanitario — l’inopponibilità della transazione nel giudizio di rivalsa e l’assenza di efficacia vincolante della decisione civile — non comprimono l’interesse direttamente protetto dalla legge in suo favore. Infine, la Corte ha chiarito che la comunicazione non può limitarsi ai soli giudizi risarcitori, estendendosi alle iniziative di istruzione preventiva, per la loro strumentalità rispetto al giudizio di merito. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con integrale compensazione delle spese stante la definizione del giudizio su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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