Inammissibili i quesiti su fondo risorse decentrate e interpretazione del CCNL (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 223 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinata alla compresenza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità. Sul piano oggettivo il quesito deve inerire alla materia della contabilità pubblica, presentare carattere di generalità e astrattezza e non interferire con altre funzioni intestate alla magistratura contabile o ad altri soggetti pubblici. È pertanto inammissibile la richiesta preordinata alla soluzione di una questione specifica e concreta, che investe atti amministrativi già adottati, nonché quella che solleciti la Corte in un ambito riservato alle scelte discrezionali dell’ente. Parimenti inammissibile è il quesito che domandi l’interpretazione di clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, essendo tale funzione riservata all’ARAN dall’art. 46 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Fatto

Il Sindaco di un ente locale ha formulato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 in materia di determinazione del fondo delle risorse decentrate. L’ente ha premesso che un incarico di elevata qualificazione, rimasto vacante per assenza di professionalità interne, era stato assunto dal Sindaco stesso.

Il Comune ha chiesto se l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 debba essere interpretato nel senso di garantire un risparmio di spesa anche non corrispondente all’intero ammontare delle risorse non attribuite, consentendo la ripartizione del residuo ai sensi dell’art. 17, comma 6, del CCNL 2019/2021, ovvero nel senso opposto. Ha poi domandato se la determinazione del fondo ai sensi dell’art. 79 del CCNL 2019/2021 debba includere il risparmio dell’indennità non attribuita nella parte variabile del fondo, da sottoporre a contrattazione decentrata, e infine un parere sulla corretta determinazione del fondo.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta è ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali nel rispetto delle formalità previste.

Sotto il profilo oggettivo la Corte richiama il consolidato indirizzo della Sezione delle autonomie, che esige la compresenza di tre requisiti: l’inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, la generalità e astrattezza dello stesso e il difetto di interferenza con le altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altre magistrature. Il rispetto di tali limiti è preordinato a scongiurare indebite commistioni tra funzione consultiva e funzione di controllo.

La Sezione ribadisce che il parere può essere reso unicamente su questioni di natura generale e astratta e non su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati. Non è ammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva, restando esclusivo onere dell’amministrazione applicare le norme al caso di specie.

Il primo quesito, pur astrattamente riconducibile alla contabilità pubblica, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza, poiché l’istanza appare preordinata alla soluzione di una questione specifica e concreta che investe atti già adottati. Il secondo e il terzo quesito risultano parimenti inammissibili: assume carattere dirimente il tentativo di sollecitare l’attività consultiva in un ambito riservato alle scelte discrezionali dell’amministrazione. La Corte rileva inoltre che l’interpretazione delle norme contrattuali non rientra nella propria competenza, ma è attribuita all’ARAN ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamando in proposito la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 56 del 2 novembre 2011.

Alla luce di quanto precede, i quesiti non superano il vaglio di ammissibilità oggettiva e resta precluso l’esame nel merito. La Sezione ne dichiara pertanto l’inammissibilità e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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