Danno all’immagine della P.A. presunto per id quod plerumque accidit (Corte dei Conti Sez. III App. n. 47 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante da reato contro la pubblica amministrazione può essere accertato per presunzioni, alla stregua degli indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., lasciano inferire l’offuscamento del prestigio e della credibilità dell’ente. L’onere di allegare e provare il danno grava sul danneggiato, ma resta fermo il ricorso al ragionamento presuntivo fondato sull’id quod plerumque accidit. La risonanza mediatica non integra la lesione all’immagine, costituendone solo misura dimensionale. La condotta illecita del singolo agente conserva efficienza causale autonoma anche in un contesto di illegalità diffusa, non essendo idonea a interrompere il nesso eziologico né sotto il profilo della causalità materiale né giuridica.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con sentenza n. 44/2022, aveva accolto la domanda risarcitoria della Procura regionale e condannato il responsabile della cassa di un’azienda ospedaliera al pagamento di euro 15.000,00, oltre rivalutazione, a titolo di responsabilità amministrativa per il danno all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza.
L’appellante era stato condannato in via definitiva per il reato di peculato, per essersi appropriato, negli anni dal 2009 al 2011, di parte del denaro versato dall’utenza. Divenuta irrevocabile la sentenza penale, la Procura contabile aveva contestato il danno reputazionale, quantificandolo in via equitativa in euro 20.000. Il primo giudice aveva rideterminato la somma in euro 15.000. L’appellante ha impugnato la decisione censurando la sussistenza e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla Procura, ritenendo che la difesa abbia veicolato contestazioni specifiche attraverso due distinti motivi, seppure riproduttivi di argomentazioni già svolte in primo grado.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. Il danno all’immagine è una species di danno non patrimoniale, risarcibile secondo la teoria causale e quindi come danno conseguenza, in base alle regole della causalità giuridica e al relativo riparto dell’onere della prova. È il danneggiato che deve allegare e provare il danno, anche facendo ricorso al sistema delle presunzioni.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in caso di danno all’immagine da reato contro la pubblica amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che lasciano inferire, tra le conseguenze negative ampiamente prevedibili dell’illecito, l’offuscamento dell’immagine e del prestigio dell’ente (Corte conti, Sez. III App., n. 101/2025). È stata inoltre richiamata l’immanenza del danno all’immagine rispetto all’illecito (Corte conti, Sez. II App., n. 357/2023) e la lettura dell’art. 97 Cost. quale parametro di alterazione dell’identità dell’amministrazione (Corte dei conti, SS.RR., n. 10/QM/2023).
La diffusione della notizia dell’appropriazione delle somme da parte del funzionario che avrebbe dovuto custodirle ha gettato discredito sull’operato dell’amministrazione, offuscandone credibilità e prestigio. Le doglianze sulla incidenza delle condotte delittuose di altri soggetti sono state respinte: la condotta dell’appellante presenta efficienza causale autonoma, idonea di per sé sola a determinare la lesione degli interessi non patrimoniali dell’ente.
Quanto alla limitata risonanza mediatica, la Corte ha chiarito che essa non integra la lesione all’immagine in sé, essendone piuttosto misura della “dimensione” (Corte dei conti, Sez. III App., n. 210/2024). Anche il secondo motivo è stato rigettato: il contesto di illegalità diffusa non interrompe il nesso eziologico, né sotto il profilo della causalità materiale né giuridica, sia in giudizio ex ante che ex post. Nella valutazione del clamor fori non rilevano il numero e il taglio degli articoli, ma l’attitudine della narrazione a generare discredito (Corte conti, Sez. III App., n. 259/2024). La misura del risarcimento è stata ritenuta congrua, anche in considerazione del più severo criterio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 128,00.
Nota della Redazione
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