Lavoro flessibile negli enti locali e deroga per spesa storica irrisoria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 146 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di spesa per il lavoro flessibile posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, può essere parametrato alla spesa strettamente necessaria a far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale dell’ente solo in presenza di una spesa storica irrisoria riferibile a enti locali di minori dimensioni, assimilabili a quelli privi di spesa nel 2009. Il criterio della spesa necessaria non è invocabile dall’ente di medie dimensioni che disponga di un tetto esistente e non irrisorio, tale da consentire l’utilizzo di personale con contratto flessibile. Il potenziamento dell’ufficio di staff del Sindaco non rientra tra le ipotesi derogatorie, di stretta interpretazione, e resta fermo l’obbligo di adeguata motivazione su necessità dei servizi essenziali e ragionevolezza delle scelte assunzionali. La funzione consultiva non può interferire con l’attività gestoria dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune di media grandezza chiede un parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sull’applicabilità dei vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile. L’ente rappresenta di avere un tetto di spesa interamente utilizzato per un dipendente a tempo determinato incaricato nell’ufficio di staff del Sindaco e per due funzionari in regime di scavalco d’eccedenza, e di avere registrato una forte riduzione dei dipendenti di ruolo tra il 2009 e il 2024.
Il quesito chiede se, per un ente locale di medie dimensioni, sia possibile adottare un provvedimento motivato che assuma a parametro la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via eccezionale, a servizi fondamentali, nel rispetto dei presupposti dell’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001. A fondamento della richiesta sono richiamate pronunce della Sezione delle autonomie e i pareri delle Sezioni regionali Puglia e Marche.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità del quesito, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente, e attiene a norme che pongono limiti alle capacità assunzionali connessi al contenimento della spesa e riconducibili alla nozione dinamica di contabilità pubblica. Restano estranei alla funzione consultiva i profili di concreta gestione.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che fissa i limiti di spesa per i rapporti diversi dall’impiego a tempo indeterminato. La disposizione ha superato il sindacato di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale ribadito il valore generale dell’obiettivo di contenimento, ferma la scelta dei singoli enti sulle misure da adottare. La Sezione richiama quindi la linea nomofilattica della Sezione delle autonomie, che con le deliberazioni n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG ha ammesso la possibilità, per l’ente locale di minori dimensioni privo di spesa storica o con spesa storica irrisoria, di individuare con motivato provvedimento il parametro nella spesa necessaria a un servizio essenziale, nel rispetto dei vincoli generali.
La Corte ripercorre poi le deroghe legislative succedutesi nel tempo, tutte dettate dall’esigenza di fronteggiare situazioni eccezionali o emergenziali, e ne trae conferma che i casi di superamento del limite sono di natura eccezionale, previsti per legge e di stretta interpretazione. Il criterio della spesa necessaria è dunque un criterio interpretativo di chiusura, applicabile ai soli enti di dimensioni minori.
Il Collegio ravvisa, rispetto alle ipotesi richiamate, elementi di marcata diversità. L’ente istante è di medie dimensioni e dispone di un tetto comunque esistente e non irrisorio, che consente l’utilizzo di personale flessibile. Il prospettato potenziamento riguarda l’ufficio di staff del Sindaco, funzione non contemplata tra le ipotesi derogatorie. Nel richiamare il principio di diritto della deliberazione n. 15/2018/QMIG, la Sezione conclude che ogni scelta gestionale resta rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell’ente, non potendo la Corte interferire né con l’attività amministrativa né con eventuali iniziative giudiziarie.
Nota della Redazione
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