Bilancio AUSL, crediti vetusti, pagamenti tardivi e spesa farmaceutica fuori limite (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 143 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale è sindacato di legalità-regolarità, volto a verificare la conformità della gestione alle regole contabili e finanziarie e a garantire, in prospettiva dinamica, l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità dell’indebitamento. Qualora accerti irregolarità che non integrano le fattispecie sanzionabili dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 174/2012, la Sezione può richiamare l’ente ad adottare misure di autocorrezione, disponendo che l’azienda si conformi alle indicazioni e che l’amministrazione regionale ne assicuri l’osservanza in virtù dei poteri di vigilanza. L’effetto interdittivo dei programmi di spesa opera soltanto rispetto alle spese non necessarie all’erogazione dei LEA, la cui dimensione finanziaria è fissata in sede normativa. Il pagamento tempestivo delle transazioni commerciali costituisce adempimento dovuto nell’interesse dello stesso debitore, esposto altrimenti agli interessi di mora a tasso particolarmente oneroso.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di esercizio 2022 dell’Azienda USL di Bologna, sulla base della relazione-questionario redatta dal Collegio sindacale secondo le linee-guida della Sezione delle Autonomie. L’istruttoria ha riguardato gli equilibri di bilancio, la capacità di riscossione, la situazione di cassa, il contenzioso, la spesa di personale, l’assistenza farmaceutica, l’acquisto di dispositivi medici e le consulenze, con richieste di chiarimenti all’azienda e alla Regione.
L’ente ha chiuso l’esercizio con un risultato positivo, unico insieme a un altro istituto, in un sistema sanitario regionale complessivamente in disavanzo. Dall’esame della documentazione sono tuttavia emersi profili di criticità, che la Sezione ha sottoposto a valutazione nella camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento del proprio potere di controllo. L’art. 1, commi 166 e 170, della legge n. 266/2005 e l’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012 attribuiscono alle Sezioni regionali la verifica dell’equilibrio di bilancio, dell’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale è centrale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 39/2014 e n. 157/2020, ha qualificato il controllo come sindacato di legalità-regolarità, connotato da carattere cogente rispetto agli enti del Servizio sanitario nazionale. L’accertamento delle carenze più gravi fa sorgere l’obbligo di adottare i provvedimenti correttivi e, in caso di inosservanza, preclude l’attuazione dei programmi di spesa privi di copertura. Tale limitazione dell’autonomia si giustifica in forza dell’interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica.
La Sezione opera poi un bilanciamento con la tutela della salute. Richiamando le sentenze n. 169/2017, n. 62/2020 e n. 157/2020, precisa che l’effetto interdittivo non riguarda i costi necessari all’erogazione dei LEA, ma le altre spese sanitarie, assoggettate al principio di sostenibilità economica. Ove le irregolarità non integrino le fattispecie sanzionabili, la Sezione può comunque richiamare l’ente all’adozione di misure di autocorrezione.
Nel merito, la Sezione rileva sei profili. Il bilancio economico di previsione è stato approvato oltre il termine di legge, in violazione dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011. I crediti sorti nel 2018 e precedenti aumentano rispetto all’esercizio precedente, con conseguente raccomandazione di puntuale ricognizione. Analogo aumento riguarda i debiti vetusti. I pagamenti nelle transazioni commerciali effettuati oltre i termini dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 ammontano a 172.249.217,00 euro, con interessi moratori potenzialmente applicabili a debiti scaduti. L’obiettivo aziendale della spesa farmaceutica convenzionata non è stato raggiunto. Infine, aumentano le consulenze e le collaborazioni non sanitarie, incremento ricondotto all’emergenza pandemica.
La Sezione dispone che l’azienda si conformi alle indicazioni e che la Regione ne assicuri l’osservanza in virtù dei poteri di vigilanza, con raccomandazioni specifiche su tempestività del preventivo, smaltimento dei crediti, definizione dei debiti, cura dei pagamenti, efficientamento della spesa farmaceutica e rientro delle consulenze non sanitarie.
Nota della Redazione
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