Controlli interni degli enti locali: inadeguate tecniche di campionamento e carenze metodologiche (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 54 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, deve essere concretamente attuato secondo metodologie idonee a intercettare i fenomeni gestionali rilevanti. L’estrazione casuale semplice non costituisce tecnica di campionamento adeguata per il controllo successivo di regolarità amministrativa, non essendo fondata su criteri statistici. Il controllo di gestione presuppone l’adozione di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo. Il controllo sugli equilibri finanziari e quello sugli organismi partecipati non possono esaurirsi nella mera produzione dei documenti dell’ordinario ciclo di bilancio o dei provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni. La mancata produzione di report ulteriori integra non conformità rispetto al disegno legale dei controlli.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale negli esercizi 2020 e 2021. L’istruttoria muove dalle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti e dai referti del sindaco sul funzionamento dei controlli interni.
Le richieste istruttorie miravano a ottenere l’unico report ufficializzato per ciascun controllo interno nel 2021. Dopo l’invio del solo verbale operativo del controllo successivo sugli atti, le richieste relative al controllo strategico, sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati restano insoddisfatte. La questione approda all’adunanza pubblica per l’esame collegiale dello stato dei controlli.
La Motivazione della Corte
Sul controllo successivo di regolarità amministrativa, la Sezione rileva che non emergono le concrete tecniche di campionamento. Non è stata fornita la distribuzione degli atti tra le aree sensibili previste dalla legge n. 190/2012, né risulta integrato il controllo con le misure di prevenzione della corruzione. Il dato del referto 2021 è stato corretto solo in sede istruttoria integrativa, precisando il numero degli atti sottoposti a controllo.
La Corte richiama la relazione della Sezione delle autonomie sui controlli interni per l’esercizio 2017, ove si osserva che le tecniche di campionamento non appaiono affidabili perché fondate su regole empiriche o di semplice estrazione. Tali conclusioni devono ritenersi ancora attuali. Una selezione strutturata secondo criteri statistici e integrata con le misure anticorruzione può elevare il livello di compliance alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e concorsi.
Sul controllo di gestione, il referto 2021 conferma l’assenza di un sistema di contabilità economica per centri di costo e di una contabilità economico-patrimoniale a partita doppia. Il referto si basa esclusivamente su dati finanziari, anziché su costi e ricavi per linea di prodotto. La Sezione invita ad attuare gli artt. 147, 196 e 197 del d.lgs. n. 267/2000.
Sul controllo strategico, non risultano prodotti report e manca l’integrazione con gli altri controlli, essendo orientato alla valutazione della prestazione del personale. Sul controllo sugli equilibri finanziari e su quello relativo agli organismi partecipati, non risulta prodotto alcun rapporto ulteriore rispetto ai documenti dell’ordinario ciclo di bilancio e al provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Anche il controllo sulla qualità dei servizi non ha prodotto report, non copre tutti i servizi e difetta di benchmarking.
La Sezione accerta le carenze metodologiche e operative, invita l’amministrazione a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli e riserva ai successivi controlli le valutazioni sugli anni 2022 e 2023. Dispone la trasmissione alla Procura regionale per eventuali profili d’interesse ex art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
Nota della Redazione
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