Inammissibile il parere sulla datio in solutum del credito tributario comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 57 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, il quesito deve sollecitare l’interpretazione di norme e principi di contabilità pubblica e presentare carattere generale e astratto. Non integra tale requisito la richiesta che investa la Sezione di una valutazione preventiva sulla possibilità per l’ente di estinguere crediti di natura tributaria mediante l’istituto civilistico della datio in solutum. La questione, estranea alla materia contabile, è inammissibile. Il parere è altresì precluso quando la decisione prospettata possa divenire oggetto di successiva verifica nell’esercizio delle funzioni di controllo, requirenti o giurisdizionali intestate alla stessa Corte.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha rappresentato di vantare un credito di natura tributaria, per IMU e TARI, nei confronti di una società immobiliare. Nell’impossibilità e antieconomicità di conseguirlo con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se sia possibile per l’Ente locale disporre dell’obbligazione tributaria e soddisfare integralmente il proprio credito, comprensivo di sanzioni e interessi, mediante un accordo con cui il debitore ceda all’Ente la proprietà di immobili di valore asseritamente equivalente.

La richiesta è stata formalmente qualificata come volta a chiarire una fattispecie astratta e generale, con esclusione di valutazioni sul caso concreto.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i presupposti di ammissibilità del parere, richiamando le condizioni elaborate dalla giurisprudenza contabile: la legittimazione del rappresentante legale, l’appartenenza del quesito alla materia della contabilità pubblica e il carattere di generalità e astrattezza della problematica, con esclusione di interferenze con altre funzioni intestate alla Corte o ad altri organi giurisdizionali.

Sotto il profilo soggettivo il requisito è soddisfatto, poiché la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL.

Il profilo oggettivo, invece, non è integrato. Il quesito implica la valutazione della possibilità di ricorrere alla datio in solutum per l’estinzione di crediti di tipo impositivo e non attiene all’interpretazione o applicazione di una norma di contabilità pubblica. Richiamando la deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, la Corte ricorda che l’ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non riguarda le materie in sé, ma le specifiche questioni che investano norme di coordinamento della finanza pubblica poste a tutela degli obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è oltre i limiti oggettivi di competenza.

La Sezione aggiunge che il parere deve tendere a ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme e istituti, non indicazioni concrete per una specifica attività gestionale, per evitare l’ingerenza della Corte nelle scelte di amministrazione attiva. Nel caso in esame la richiesta sollecita una valutazione preventiva su una decisione che potrebbe formare oggetto di successiva verifica nell’esercizio delle funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali della Corte.

Sul punto richiama la propria deliberazione n. 121/2022/PAR, resa su fattispecie analoga, nella quale si era rilevato che il quesito, lungi dal rivestire i caratteri della generalità e dell’astrattezza, era orientato a ottenere un avallo preventivo circa la soluzione del caso concreto, incompatibile con l’indipendenza e la neutralità della magistratura contabile, e si era sottolineata la carenza di alcuna norma di contabilità pubblica da interpretare. Nello stesso senso la Corte richiama la deliberazione n. 20/2023/PAR. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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