Contributi PSR e benessere animale: sviamento doloso e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 91 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi comunitari erogati per il perseguimento di obiettivi di miglioramento del benessere animale, senza la realizzazione delle finalità prefissate e in violazione degli impegni assunti in regime di condizionalità, integra danno erariale ex se. Esso non discende soltanto dal mancato conseguimento degli scopi preventivati, ma anche dall’essersi impedito ad altri aspiranti beneficiari di fruire lecitamente delle risorse. La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è superata: in ogni obbligazione si richiede la compresenza del comportamento del debitore e del risultato. Ove la condotta sia connotata da dolo, con consapevole e reiterata distrazione dei contributi, non può trovare applicazione il potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha evocato in giudizio una società cooperativa agricola, esercente un allevamento di bovini da latte, e i due presidenti e legali rappresentanti avvicendatisi nel tempo. L’addebito concerne l’indebita percezione di contributi pubblici erogati a valere sul F.E.A.S.R., per le annualità dal 2018 al 2021, nell’ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, Misura 14.1.

La cooperativa aveva presentato domanda di ammissione al Bando, ottenendo la concessione dei contributi per le Azioni 1 e 4 e assumendo una serie di impegni quinquennali. Dagli accertamenti dei Carabinieri Forestali e dei veterinari del servizio pubblico erano emerse gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali, ritenute incompatibili con gli standard di benessere animale. Da qui la domanda di condanna solidale al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di escussione dei testi, ritenendola inammissibile per sopravvenuta irrilevanza rispetto al cospicuo materiale documentale già acquisito. Nel merito ha inquadrato la vicenda nel Bando regionale e nel regime di condizionalità, rilevando come gli impegni assunti fossero finalizzati a migliorare le condizioni di benessere animale e che il loro adempimento costituiva condizione per non incorrere nella decadenza dai benefici.

Ha poi affrontato la tesi difensiva dell’obbligazione di mezzi. La Corte richiama il superamento della distinzione operato da Cassazione SS.UU., sentenza n. 15781/2005, secondo cui in ogni obbligazione è richiesta la compresenza del fattivo comportamento del debitore e del risultato. Al debitore spetta dimostrare che la condotta non integri inadempimento imputabile o che esso sia privo di rilievo causale.

Sul piano probatorio, il Collegio ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in sede penale e le risultanze delle indagini, richiamando la regola di giudizio del “più probabile che non” propria del processo contabile, distinta dallo standard penalistico. Il giudice contabile può fondare il convincimento su indizi e prove atipiche, secondo gli artt. 115 e 116 c.p.c. e ora gli artt. 94 e 95 del c.g.c.

Nel merito la Corte ha accertato il sistematico inadempimento degli impegni: mancata formazione del personale, carenze nella cura dei piedi, inadeguatezza delle acque di abbeverata, omessa stipula dei contratti con veterinari, assenza di registri. Il livello di benessere animale era scarso già alla presentazione della domanda ed è rimasto tale o è peggiorato, nonostante le erogazioni. Da qui la qualificazione della condotta come dolosa, con consapevole sviamento delle risorse, e l’esclusione del potere riduttivo. Il danno è stato quantificato in 68.954,26 euro, previa detrazione del recupero già operato da A.G.E.A., con condanna solidale dei legali rappresentanti per le quote ascrivibili ai rispettivi periodi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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