Funzione consultiva e inammissibilità del quesito su atti gestionali già adottati (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 160 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è circoscritta all’interpretazione di disposizioni di contabilità pubblica dal significato controverso e non si estende a ogni attività degli enti con riflessi finanziari. La richiesta di parere è inammissibile quando, pur astrattamente attinente alla contabilità pubblica, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza ed è preordinata alla soluzione di una questione specifica e concreta. È parimenti inammissibile il quesito che investe atti amministrativi già adottati e comportamenti gestionali già compiuti, perché una simile pronuncia comporterebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e il rischio di interferenza con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali, proprie e di altre magistrature.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5.6.2003, n. 131, in tema di canone unico patrimoniale, disciplinato dall’art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160 del 2019. L’ente ha premesso che il concessionario del canone aveva eseguito nel 2022 un censimento fotografico sull’intero territorio comunale, rilevando occupazioni abusive di suolo pubblico, e che nel 2024 aveva emesso avvisi di accertamento esecutivo per il canone dovuto per il 2022, applicando alle occupazioni abusive un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
Il quesito chiede se, in mancanza di previsione nel regolamento comunale dell’indennità di cui all’art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, si applichi automaticamente la maggiorazione massima del 50 per cento oppure sia possibile prevedere una percentuale diversa e minore in fase di emissione degli avvisi di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo di vertice legittimato istituzionalmente. La mancata istituzione o il mancato funzionamento del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, restando legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sul piano oggettivo, la Corte richiama i requisiti consolidati: attinenza alla contabilità pubblica, formulazione in termini generali e astratti, non funzionalità all’adozione di concreti atti di gestione, assenza di interferenze con le funzioni requirenti, giurisdizionali e di controllo della Corte o di altri organi giurisdizionali.
La Sezione ribadisce che alle Sezioni regionali non è assegnata una consulenza di portata generale su qualsiasi attività degli enti con riflessi finanziari, soluzione incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte dei conti. La richiesta di parere, pur originando da un’esigenza gestionale, deve restare circoscritta al piano generale e astratto dell’interpretazione di una disposizione controversa, essendo preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici, pregressi o futuri.
Nel caso concreto, il quesito è astrattamente riconducibile alla materia contabile, ma difetta dei requisiti di generalità e astrattezza: è preordinato alla soluzione di una questione specifica e concreta, accuratamente descritta nei suoi passaggi. Inoltre investe atti amministrativi già adottati e determinazioni già assunte dall’ente, che per costante giurisprudenza contabile non possono formare oggetto di parere, pena il rischio di interferenza con le funzioni di controllo, giudicanti e requirenti e con quelle di altri organi giurisdizionali, in ordine a eventuali contenziosi di soggetti privati coinvolti.
Il quesito, pertanto, non consente alla Sezione di rendere una pronuncia nel merito. La richiesta è dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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