Controlli interni degli enti locali: accertata l’inadeguatezza del sistema integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 118 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, accertano l’inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. quando le singole forme di controllo previste dagli artt. 147 e ss. T.U.E.L. non siano attuate in modo effettivo, tempestivo e continuativo. La conformità formale dei regolamenti interni e l’astratta adeguatezza degli strumenti programmatori non esonerano l’ente dall’obbligo di garantire l’effettivo funzionamento dei controlli. Il controllo di gestione che non operi in itinere, il controllo strategico esercitato in modo residuale e il controllo sulla qualità dei servizi non attivato in coerenza con la disciplina regolamentare integrano profili di inadeguatezza rilevanti ai fini dell’art. 148 T.U.E.L. Le oggettive difficoltà organizzative, pur rilevanti, non giustificano il perdurante ritardo nell’attuazione delle misure di rafforzamento già raccomandate in precedenti verifiche.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Palo del Colle con riferimento agli esercizi 2021, 2022 e 2023. L’ente, in ottemperanza alle linee guida della Sezione delle autonomie, ha trasmesso i referti annuali del Sindaco per le tre annualità, integrati in fase istruttoria con il regolamento sul sistema dei controlli interni e il regolamento di contabilità armonizzata.
Una precedente verifica aveva già evidenziato l’inadeguatezza del sistema per l’esercizio 2019. L’attività istruttoria si è resa necessaria per acquisire ulteriori elementi di valutazione sulle concrete modalità attuative delle singole tipologie di controllo e sugli esiti effettivamente conseguiti.
La Motivazione della Corte
L’art. 148, comma 1, T.U.E.L. attribuisce alle Sezioni regionali il compito di verificare, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il parametro di valutazione non è la mera conformità regolamentare, ma l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è risultato esercitato in modo discontinuo. In luogo della cadenza bimestrale prevista dal regolamento, l’ente ha adottato soltanto due report semestrali per ciascuna annualità; per il 2022 e il 2023 mancano le schede analitiche di valutazione e, per il 2022, la relazione finale complessiva. La Sezione ha rilevato un iniziale miglioramento qualitativo nel 2021, seguito da un progressivo indebolimento metodologico.
Il controllo di gestione, benché fondato su strumenti adeguati come il PEG e il PIAO, non è stato attuato tempestivamente. Per il 2021 il referto non è stato redatto; per il 2022 e il 2023 è stato approvato tardivamente. L’ente ha riconosciuto che tale controllo non ha inciso sull’attività amministrativa in corso né ha consentito una tempestiva riprogrammazione degli obiettivi.
Il controllo strategico è stato esercitato in modo residuale, con relazioni tardive e una percentuale di realizzazione degli obiettivi dichiarata prossima allo zero nel triennio. Il controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall’art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L., non è stato attivato in modo coerente: l’attività si è limitata alla somministrazione di questionari cartacei in misura esigua e alla redazione di una Carta dei servizi unicamente per il servizio rifiuti.
Il controllo sugli equilibri finanziari ha mostrato progressi a partire dal 2022, a seguito delle raccomandazioni già formulate dalla Corte. Il controllo sugli organismi partecipati non risulta invece ancora pienamente attuato, in assenza di una struttura dedicata, di strumenti di monitoraggio periodico e della definizione annuale degli obiettivi gestionali. La Sezione ha preso atto positivamente dell’azione di risanamento della fondazione interamente partecipata.
Le difficoltà organizzative dell’ente, riconducibili a instabilità istituzionale, turnover dirigenziale e carenza di personale, sono state ritenute rilevanti ma non idonee a giustificare il perdurante ritardo. La Corte ha pertanto accertato ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. l’inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, invitando l’ente ad adottare le misure correttive.
Nota della Redazione
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