Reversibilità assegno di benemerenza: il ricorso va esaminato nel merito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 42 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio pensionistico non è inammissibile quando espone in modo adeguato i fatti e specifica, con sufficiente articolazione, gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, indicando le fonti normative di riferimento. Il requisito di cui all’art. 152, lett. d), c.g.c. non impone la confutazione analitica del giudizio diagnostico dell’organo sanitario, ove il petitum e la causa petendi siano desumibili con chiarezza dagli atti. La declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c. è pertanto riformata, con rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il riconoscimento del diritto alla reversibilità dell’assegno vitalizio di benemerenza di cui all’art. 3 della legge n. 932 del 1980, già riconosciuto al padre e, poi, a titolo di reversibilità, alla madre. L’istanza era stata respinta con determinazione dirigenziale, sul rilievo che la Commissione medica di verifica aveva ritenuto l’istante non inabile a proficuo lavoro, pur in presenza di plurime patologie e di età avanzata.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 152, lett. d), c.g.c., ravvisando la mancata specificazione degli elementi di diritto e l’assenza di una contestazione argomentata del giudizio diagnostico. Da qui l’appello, con cui il ricorrente ha censurato la declaratoria e il mancato esame della questione centrale, costituita dalla necessità di una valutazione globale delle condizioni soggettive e oggettive ai fini dell’accertamento dell’inabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla cornice normativa del beneficio. L’art. 4 della legge n. 261 del 1967 riconosce l’assegno ai cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali che abbiano raggiunto l’età pensionabile o siano riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L’art. 3 della legge n. 932 del 1980 ha esteso il beneficio ai familiari, richiamando le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.
Il richiamo alle Sezioni riunite n. 26/2015/QM chiarisce il regime proprio dei familiari: per costoro il requisito dell’età pensionabile non opera in alternativa, dovendosi esigere l’inabilità a proficuo lavoro accertata dalle competenti Commissioni mediche e il requisito reddituale di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. La nozione di inabilità, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, non coincide con la totale inabilità generica dell’invalidità civile, ma va valutata in concreto, alla luce del quadro invalidante, dell’età, del sesso e delle attitudini professionali.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo. Il ricorso introduttivo — osserva il Collegio — esponeva in modo adeguato i fatti e specificava gli elementi di diritto della domanda, chiedendo l’accertamento del diritto alla reversibilità e la valutazione, anche tramite consulenza tecnica, della sussistenza dell’inabilità a proficuo lavoro, con allegazione delle patologie sofferte. La narrativa dava conto dell’età, dell’invalidità riconosciuta in epoca risalente, delle patologie renali, diabete, artrite gottosa, ernie e protrusioni, nonché del titolo di studio.
Dalla lettura del ricorso di primo grado è dunque possibile evincere con sufficiente chiarezza sia il petitum sia la causa petendi, oltre ai motivi di diritto e alle fonti normative. Il rilievo del giudice di prime cure sulla carenza di specificazione è pertanto superato: l’assenza di una contestazione analitica del giudizio della Commissione medica non preclude l’ammissibilità, ove la domanda individui con precisione il requisito controverso e il titolo della pretesa.
Il primo motivo d’appello va quindi accolto. Restano assorbite l’eccezione relativa al divieto dei nova in appello e le ulteriori censure. Ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., la Corte dispone il rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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