Inammissibile il parere su lavoro e interferenza col giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 127 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata al positivo riscontro di un duplice ordine di condizioni: la legittimazione soggettiva dell’organo richiedente e l’attinenza oggettiva del quesito alla materia della contabilità pubblica. L’ampliamento della nozione di contabilità non investe le materie in sé considerate, ma unicamente le questioni che sollecitano l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica poste a tutela degli equilibri di bilancio. Il mero riflesso finanziario di un atto non è sufficiente a radicare la competenza consultiva. È pertanto inammissibile, per difetto di attinenza alla materia contabile, la richiesta di parere che investa la gestione di uno specifico rapporto di lavoro, con quesiti di carattere concreto e specifico, e che presenti profili di interferenza esterna con l’ambito di cognizione riservato al giudice ordinario.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune campano ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere in relazione a una complessa vicenda giudiziaria dipanatasi tra il 1997 e il 2019. Un dipendente, già sospeso dal servizio nel periodo 1997-2000, è stato assolto in via definitiva con formula piena dopo oltre ventidue anni di giudizi.

Il soggetto ha quindi chiesto la ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze stipendiali, della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonché la rideterminazione del trattamento pensionistico e del TFS. Il Collegio dei revisori ha invitato l’Ente a rivolgersi alla Corte dei conti. Il Sindaco ha così sottoposto tre quesiti: l’individuazione dell’Ente tenuto al pagamento per il periodo 1997-1998 e la decorrenza della rivalutazione; la competenza tra Comune e Ministero dell’Interno; la possibilità di attivare una procedura di rivalsa per interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la legittimazione del Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, è pacifica in conformità al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie.

Sotto il profilo oggettivo, il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/2010, secondo cui materie estranee al nucleo originario della contabilità pubblica, come quella del personale, possono ricondursi ad essa solo quando vengano in rilievo norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. Quando la richiesta non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è oltre i limiti oggettivi di competenza.

Il Collegio ribadisce che il mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio non è criterio sufficiente, poiché ogni attività amministrativa può produrne. Diversamente opinando, si dilaterebbe l’ambito della funzione consultiva fino a trasformare le Sezioni regionali in organi di consulenza generale, immettendo la Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali e condizionando l’attività amministrativa sottoposta a controllo esterno.

Nel caso concreto, i quesiti vertono sulla gestione di uno specifico rapporto di lavoro, senza che vengano in rilievo norme di personale dettate in funzione del coordinamento della finanza pubblica. La richiesta è dunque inammissibile per difetto di attinenza alla materia contabile.

La Sezione ravvisa un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità nel difetto dei requisiti di generalità e astrattezza. I quesiti sollecitano valutazioni su casi e atti gestionali specifici, con inserimento della Corte nella gestione del singolo rapporto di lavoro e rischio di co-amministrazione. A ciò si aggiunge il rischio di contenzioso e il profilo di interferenza esterna con l’ambito cognitivo riservato al giudice ordinario. La Corte dichiara pertanto inammissibile la richiesta e dispone la trasmissione della deliberazione all’Amministrazione interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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