Controlli interni degli enti locali e parziale adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 51 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Il sistema dei controlli interni rappresenta il necessario contrappeso dell’autonomia territoriale e presidio della sana gestione, dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento. La Sezione di controllo, esaminati i referti, accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate per ciascuna tipologia di controllo.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ente locale tenuto, in quanto con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alla redazione del referto annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Il Sindaco ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti relativi agli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Con precedente deliberazione n. 111/2024/VSGC, la Sezione aveva già accertato la parziale adeguatezza del sistema per gli anni 2020 e 2021 e aveva invitato l’ente a superare le criticità riscontrate, senza che fosse pervenuta alcuna comunicazione conseguenziale. La questione torna quindi all’esame collegiale per la valutazione dei referti del biennio successivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto, che si pone in coerenza con l’obiettivo di fare dei controlli interni il supporto delle scelte gestionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di garanzia degli equilibri di bilancio. Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, ribadisce che il mancato esercizio della funzione di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri e rischia di alterare i processi decisionali, con pericolo di sprechi e cattiva amministrazione delle risorse.

Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha utilizzato l’estrazione casuale semplice degli atti, senza che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile dell’anno precedente influissero sulle modalità di estrazione. Non sono state effettuate le verifiche sulle attestazioni relative ai pagamenti oltre i termini dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità dell’art. 41 del d.l. n. 66/2014.

Il controllo di gestione risulta carente: l’ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, i report periodici non sono stati tempestivi e tale controllo non è stato in grado di determinare la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico, pur complessivamente adeguato, sconta l’assenza delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica. Il controllo sugli equilibri finanziari è ritenuto adeguato.

Il controllo sugli organismi partecipati non appare adeguato, per la mancata definizione degli indirizzi strategici e operativi, la non approvazione dei budget delle partecipate, la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori, l’assenza di monitoraggio sul personale e di report informativi periodici. Anche il controllo sulla qualità dei servizi presenta criticità, per l’adozione mancata della carta dei servizi e l’assenza di confronti sistematici con altre amministrazioni.

Sul versante del PNRR, la Sezione rileva che nel 2022 le procedure hanno avuto avvio con la sola progettazione, con conseguente assenza di un sistema di controllo strutturato. All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente a intraprendere le iniziative necessarie, disponendo che il Segretario generale comunichi le iniziative adottate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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