Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 151 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile di responsabilità, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice della giustizia contabile costituisce strumento alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sull’istanza motivando sulla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento in unica soluzione. Accertato il tempestivo e regolare pagamento, il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese. La sentenza pronunciata in primo grado è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un dirigente della Provincia, contestando un danno erariale di complessivi euro 8.111,48, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguarda la condotta consistita nell’aver prorogato in modo illegittimo il contratto di lavoro a tempo determinato di una dipendente, per tre volte, in violazione del divieto posto dall’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001, all’epoca vigente.
Secondo l’atto di citazione, il contenzioso instaurato dalla lavoratrice dinanzi al giudice del lavoro si era concluso con sentenza di condanna, confermata in appello, da cui era scaturito un esborso complessivo di euro 13.948,84, parzialmente coperto da assicurazione dell’ente. La parte residua costituisce il danno contestato. Il convenuto ha chiesto il rigetto, eccependo l’assenza di colpa grave e contestando il quantum.
La Motivazione della Corte
Il convenuto ha proposto istanza di definizione con rito abbreviato, offrendo il versamento di una somma pari al trenta per cento della pretesa risarcitoria. Il Pubblico Ministero contabile ha espresso parere favorevole, non ravvisando circostanze ostative e non emergendo alcun doloso arricchimento del danneggiante.
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 130, comma 1, c.g.c., che ammette il convenuto in primo grado a presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato previo concorde parere del pubblico ministero. I commi 6 e 7 regolano la deliberazione del collegio, la determinazione della somma e il termine perentorio per il versamento in unica soluzione. Il comma 8 stabilisce che il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese, mentre il comma 9 sancisce il carattere non impugnabile della decisione di primo grado.
Nel caso esaminato, l’ammissione al rito abbreviato, disposta con decreto, è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata. Il collegio ha preso atto del versamento e del relativo introito da parte dell’ente danneggiato, come attestato dalla documentazione contabile acquisita agli atti.
Su queste premesse la Corte dichiara definito il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dispone la compensazione delle spese. Il collegio ravvisa altresì gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, disponendo l’annotazione a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella sentenza.
Nota della Redazione
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