Difetto di gravi criticità e raccomandazioni nei controlli interni degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 339 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, integra il quadro informativo a disposizione della Corte per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Esso costituisce strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo sui bilanci e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Ove dall’analisi del questionario e dall’istruttoria non emergano significative criticità, la Sezione accerta, allo stato degli atti, il difetto di gravi criticità, formulando raccomandazioni e riservandosi ulteriori verifiche. Resta ferma la possibilità, per le Sezioni giurisdizionali, di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno.

Il Fatto

Il Comune di Treviso, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso in data 31 gennaio 2023 il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativo all’esercizio 2021, redatto secondo le linee guida e il questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR. All’esame del questionario è seguita una nota istruttoria del magistrato istruttore, prot. Cdc n. 710 del 5 febbraio 2024, cui l’ente ha risposto con nota acquisita al prot. Cdc n. 1161 del 1° marzo 2024. La Sezione regionale di controllo per il Veneto è stata convocata per la Camera di consiglio del 4 settembre 2024 con ordinanza presidenziale n. 28/2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012 e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, impone agli enti indicati la redazione di un referto annuale che dimostri l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli interni. Il referto, strutturato sulle linee guida della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo e integra il quadro informativo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie.

La Corte sottolinea la funzione del referto nell’ambito del sistema di verifiche delineato dal d.l. n. 174/2012. Esso è coerente con l’obiettivo di fare dei controlli interni l’indispensabile supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento, nonché di adozione delle opportune misure correttive. Le finalità del controllo, precisate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, comprendono la verifica dell’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi, l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili e il monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica.

Quanto agli schemi approvati per il 2021, la Sezione ricorda che il questionario è organizzato per sezioni dedicate alle diverse tipologie di controllo: regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi. Sono confermate le due appendici introdotte per il 2020 — Covid e Lavoro Agile — ed è aggiunta una nuova Appendice PNRR e PIAO, con domande sul nuovo strumento di pianificazione introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 80/2021. Ciascuna sezione è corredata di uno spazio note per chiarimenti e informazioni integrative.

La Corte richiama infine l’art. 148, comma 4, del TUEL, che consente alle Sezioni giurisdizionali regionali di irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.

All’esito dell’analisi del referto e dell’approfondimento istruttorio, pur rilevando che il sistema non registra significative criticità, la Corte invita l’amministrazione a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo, in coerenza con gli obiettivi del piano delle performance. In particolare raccomanda di rafforzare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di migliorare l’organizzazione del controllo di gestione, di implementare il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, anche mediante benchmarking, e di attuare con puntualità il controllo sugli organismi partecipati nel rispetto del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione accerta pertanto, allo stato degli atti, il difetto di gravi criticità, salve le raccomandazioni espresse, si riserva ulteriori controlli e rammenta l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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