Danno all’immagine da tentata concussione del comandante: risarcimento dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 65 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione può essere riconosciuto anche quando il reato di concussione, accertato con sentenza penale irrevocabile, sia rimasto al livello del tentativo. Il pronto intervento delle forze dell’ordine, che ha impedito la consumazione, non elide il pregiudizio al prestigio dell’ente, perché svela integralmente il disegno criminoso e ne conferma la connotazione dolosa. Ai fini della liquidazione equitativa rilevano la gravità del fatto, il ruolo di comando ricoperto, le modalità articolate della condotta e il rilevante impatto mediatico. La mera presenza di un fermo amministrativo non impone la riduzione del risarcimento, ma va considerata in sede di esecuzione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un Luogotenente della Guardia di Finanza, comandante di una Sezione Operativa Volante, chiedendone la condanna al pagamento di euro 50.000,00 per il danno all’immagine arrecato al Corpo di appartenenza. La vicenda trae origine da un procedimento penale per concussione: il militare, abusando della qualifica, aveva costretto un professionista a promettergli una somma ingente in cambio dell’astensione da accertamenti fiscali, con apertura di un conto corrente estero destinato a ricevere il denaro.

Il convenuto è stato dapprima condannato in primo grado, poi la Corte d’Appello ha riqualificato il fatto come tentata concussione, rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, rendendo irrevocabile la sentenza. La difesa ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per pretesa illegittimità della fase amministrativa propedeutica, ha contestato la sussistenza del danno e, in subordine, la sua quantificazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di nullità. La contestazione del danno all’immagine è scaturita dalla sentenza d’appello divenuta irrevocabile, e l’Ufficio requirente ha svolto una propria autonoma istruttoria, sia sull’an sia sul quantum, come dimostra il fatto che il danno da disservizio non è stato contestato in questa sede. I vizi della procedura interna amministrativa restano quindi estranei al giudizio contabile.

Sul merito, il Collegio afferma che dai comportamenti illeciti accertati in sede penale è derivato un grave vulnus al prestigio dell’amministrazione. Il pronto intervento delle forze dell’ordine, cui la vittima si era rivolta, non ha inciso sul pregiudizio: ha invece consentito di svelare nella sua interezza il disegno criminoso del convenuto, del quale non può essere messa in dubbio la connotazione dolosa.

La Corte esclude poi che il tentativo e l’assenza di arricchimento impongano la riduzione dell’importo. Valuta la gravità del fatto contestato, le modalità di realizzazione dell’illecito, l’apertura di un conto corrente all’estero, la possibilità per la vittima di versare la somma in più tranche, il progetto di lasciare il Corpo con i proventi illeciti e il ruolo di comando ricoperto nell’ambito dell’amministrazione danneggiata.

Quanto al fermo amministrativo già operato sulle competenze stipendiali, la Sezione ritiene che esso non giustifichi una riduzione del risarcimento: se ne terrà conto in sede di esecuzione della sentenza. La liquidazione equitativa è pertanto confermata in euro 50.000,00, importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione fino all’effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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