Improcedibile il ricorso pensionistico senza prova della notifica alle amministrazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 423 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova della notificazione alle amministrazioni resistenti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, da depositare entro il decimo giorno antecedente la discussione ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio e determina l’improcedibilità del ricorso. Non trova applicazione il rimedio della rinnovazione della notificazione previsto dall’art. 155, comma 8, c.g.c., in difetto di qualsiasi atto di impulso del ricorrente. L’assenza di prova dell’avvio del procedimento notificatorio integra, infatti, un’ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, adiva la Corte dei conti chiedendo di accertare il proprio diritto alla rivalutazione della pensione e l’illegittimità della parziale rivalutazione introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, l. n. 197/2022, attuata dall’Inps con gli accrediti dal 1° gennaio 2023.
A sostegno della domanda evocava la giurisprudenza costituzionale in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e prospettava un nuovo intervento della Corte costituzionale per contrasto con i parametri degli artt. 3, 23, 36, 53 e 38 Cost., oltre che con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. All’udienza di discussione nessuno compariva e nessuna delle amministrazioni intimate si costituiva.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su una questione processuale preliminare, che assorbe ogni profilo sostanziale. Il giudice rileva che non risulta depositata agli atti la prova dell’avvenuta notificazione alle amministrazioni resistenti né del ricorso né del decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente difetto di contraddittorio.
Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., che impone al ricorrente di notificare il decreto di fissazione unitamente al ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione, e dal successivo comma 5-bis, che esige il deposito delle prove della notifica entro il decimo giorno antecedente la discussione. La disposizione è funzionale a garantire che le controparti siano poste in condizione di conoscere il giudizio e di costituirsi.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile, che qualifica la mancata prova della notifica come causa di improcedibilità del ricorso, citando le decisioni della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo n. 51/2020 e della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 31/2025. Il vizio non è dunque sanato dalla mera mancata costituzione delle parti intimate.
Il giudice esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 155, comma 8, c.g.c., che prevede la fissazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione quando la controparte non si costituisca e sia rilevato un vizio invalidante. Tale rimedio presuppone un atto di impulso del ricorrente, nella specie del tutto assente.
Poiché difetta qualsiasi prova dell’avvio del procedimento notificatorio, la Corte qualifica la fattispecie come inesistenza e non come nullità della notificazione, richiamando le decisioni della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo n. 51/2020 e della Sezione giurisdizionale per la Sardegna n. 160/2020. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con pronuncia definitiva e senza provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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