Recupero indebito pensionistico: termine annuale e tutela dell’affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 222 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, previsto dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, decorre, quanto ai redditi da trattamenti pensionistici desumibili dal Casellario centrale dei pensionati, dal momento della liquidazione del nuovo trattamento, e non dalla presentazione della dichiarazione fiscale, trattandosi di dati acquisibili dall’ente in tempo reale. La proroga dei termini introdotta dall’art. 21 d.l. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022, opera esclusivamente per gli indebiti correlati alle verifiche reddituali derivanti dalle dichiarazioni fiscali, non per quelli emergenti dal cumulo di trattamenti pensionistici. Decorso il termine annuale, il recupero resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario, che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. In tal caso l’indebito è irripetibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha presentato all’I.N.P.S. domanda di pensione indiretta dopo il decesso del coniuge. L’ente ha dapprima liquidato la prestazione secondo il sistema retributivo; successivamente, all’esito di verifiche reddituali, ha comunicato la sussistenza di somme non dovute, disponendone il recupero mediante trattenute rateali sulla pensione in godimento.
L’indebito deriverebbe dal mancato computo, in sede di liquidazione, del reddito da pensione diretta, con conseguente omessa riduzione del cinquanta per cento della pensione indiretta per superamento dei limiti di cumulabilità previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995. Il ricorrente ha proposto ricorso al Comitato di Vigilanza, respinto, e ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo dichiararsi l’irripetibilità delle somme e, in subordine, la decadenza dell’ente dalla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro dei limiti di cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, richiamando i tre scaglioni della tabella F e le correlate percentuali di cumulabilità. Il nodo interpretativo riguarda il dies a quo del termine annuale assegnato all’I.N.P.S. per la verifica reddituale e il recupero.
La Corte distingue due fonti di acquisizione dei dati: la dichiarazione dei redditi, per i redditi diversi da pensione, e il Casellario centrale dei pensionati, per i redditi da trattamenti pensionistici. Quanto ai primi, il termine decorre dal 31 dicembre dell’anno successivo alla materiale disponibilità della dichiarazione da parte dell’ente. Quanto ai secondi, l’I.N.P.S. acquista i dati in tempo reale, sicché il termine annuale decorre, per il primo esercizio di erogazione, dal momento della liquidazione del nuovo trattamento, tanto più se il pensionato ha segnalato il trattamento già in godimento.
Il giudice esamina la portata della norma eccezionale del 2022, che ha riaperto i termini per le verifiche degli esercizi 2019 e 2020. Ne restringe l’applicabilità alle sole verifiche derivanti dalle dichiarazioni fiscali, con una duplice argomentazione: una ragione logica, poiché l’intervento a ridosso della scadenza avrebbe perso senso rispetto ai termini già spirati; e una considerazione di tenuta costituzionale, poiché una diversa lettura comprimerebbe il legittimo affidamento del pensionato in contrasto con il dovere di solidarietà sociale e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Nel caso concreto, il cumulo tra trattamenti sussisteva già al momento della liquidazione del trattamento di reversibilità, avvenuta nel dicembre 2019, sicché la verifica avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2020. Poiché il ricorrente aveva correttamente segnalato il godimento dell’altro trattamento nella domanda, e poiché il provvedimento di recupero è intervenuto a oltre tre anni di distanza, il giudice ravvisa lo stato di buona fede e l’affidamento sul consolidamento del trattamento.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di irripetibilità dell’indebito. Per le somme già trattenute in via cautelativa è riconosciuto il rimborso, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda giudiziaria. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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