Responsabilità erariale del sanitario: assoluzione per mancanza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 117 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la condotta del sanitario che opera in un contesto emergenziale, caratterizzato da oggettive carenze organizzative della struttura, non integra gli estremi della colpa grave ove risulti che il professionista si sia attivato, per quanto possibile, per prevenire l’evento dannoso. La valutazione dell’elemento soggettivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri di diligenza, prudenza e perizia, potendosi configurare, al più, una responsabilità per colpa lieve, non azionabile in sede di giudizio contabile. Il termine di prescrizione dell’azione, nelle ipotesi di danno indiretto, decorre dal momento in cui si è verificato il depauperamento delle risorse pubbliche, coincidente con l’effettuazione del pagamento.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio due medici, un neuroradiologo interventista e un chirurgo, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale subito dall’Azienda Ospedaliera ARNAS Brotzu. La vicenda traeva origine dal sinistro occorso a una paziente, ricoverata per emorragia subaracnoidea e sottoposta a intervento di embolizzazione di uno dei tre aneurismi riscontrati. La scelta dei sanitari di intervenire solo sull’aneurisma di maggiori dimensioni, rinviando il trattamento degli altri, aveva determinato, secondo l’accusa, un successivo sanguinamento con conseguente stato di coma irreversibile della paziente. A seguito della transazione stipulata tra la struttura sanitaria e i familiari della danneggiata, l’Azienda aveva corrisposto una somma di euro 160.000,00, importo che la Procura riteneva costituire danno erariale imputabile ai medici per colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di prescrizione, respingendola sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle ipotesi di danno indiretto, il termine quinquennale decorre dal momento in cui si verifica il depauperamento delle risorse pubbliche, ossia dalla data di effettuazione del pagamento, avvenuto nel caso di specie il 17 aprile 2020. La notifica dell’invito a dedurre aveva quindi utilmente interrotto il termine.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 13 della legge n. 24/2017, la Corte ha ritenuto che la ratio della norma, volta a tutelare il diritto di difesa del sanitario, fosse stata rispettata, avendo i medici avuto modo di formulare le proprie osservazioni nel corso del giudizio civile, prima del perfezionamento dell’accordo transattivo, la cui conclusione non richiedeva un rinnovo delle comunicazioni.
Nel merito, la Corte ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo la causa matura per la decisione in base alla questione di più agevole soluzione, consistente nella verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Dall’istruttoria emergeva che i medici avevano correttamente trattato l’aneurisma di maggiori dimensioni, ritenuto verosimilmente responsabile dell’emorragia, e avevano programmato il trattamento degli altri nelle giornate successive, dando la propria disponibilità. Tuttavia, l’intervento era stato reiteratamente rinviato per la carenza di anestesisti e per la sopravvenienza di altra urgenza, circostanze documentalmente provate e non superate dalla consulenza tecnica acquisita nel giudizio civile, la quale non aveva qualificato la condotta come grave.
Il Collegio ha concluso che, pur potendosi ravvisare profili di colpa, la condotta dei sanitari non presentava i caratteri della gravità e della inescusabilità, essendo stata resa in un contesto emergenziale e in presenza di oggettive criticità organizzative della struttura. L’assoluzione è stata pronunciata con conseguente condanna dell’Azienda alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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