Rito abbreviato contabile definito con il versamento della somma offerta (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 140 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il rito abbreviato si definisce con l’accertamento dell’avvenuto, tempestivo e regolare versamento, da parte del convenuto, della somma offerta in pagamento all’amministrazione danneggiata. Il pagamento accettato dalla Procura e riconosciuto congruo dal Collegio chiude il procedimento, che va dichiarato definito con il rito abbreviato. Resta fermo l’obbligo di liquidare le spese processuali a carico del convenuto, secondo il codice di giustizia contabile. La definizione presuppone la prova documentale del versamento e non richiede ulteriori accertamenti sul merito della pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto quale curatore fallimentare, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia. Il danno è stato qualificato come indiretto e sarebbe derivato dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare apertasi nel 1997 e chiusasi nel 2017.

La Corte d’Appello aveva riscontrato un ritardo imputabile alla gestione della procedura e l’Ufficio Contabilità competente aveva emesso gli ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto. La Procura ha contestato al convenuto gravi negligenze nella redazione del piano di riparto e ne ha chiesto la condanna, con accessori e spese.

La Motivazione della Corte

Investito della domanda, il Collegio ha ritenuto ampiamente provato il comportamento gravemente negligente tenuto dal curatore, che aveva contribuito a determinare il notevole ritardo con cui la procedura era stata definita. Su questa base la Sezione ha adottato il decreto n. 3/2024, con cui ha rilevato la sussistenza della pretesa e ha considerato congrua la somma offerta in pagamento.

Il thema decidendum si è poi spostato sull’esecuzione dell’offerta. Il difensore del convenuto ha depositato copia dell’ordinativo di 5.300,00 euro, eseguito in favore della Tesoreria Centrale dello Stato. Il Ministero della Giustizia, con successiva comunicazione, ha trasmesso copia del bonifico e il file contenente la quietanza e i dati del pagamento, registrato all’Ente in data 16 ottobre 2024.

Esaminata la documentazione, il Collegio ha rilevato che il versamento della somma è stato regolarmente effettuato, in adempimento del decreto n. 3/2024. Il rito abbreviato ha così trovato la sua condizione di chiusura: la procedura si è conclusa con il pagamento accettato e documentato, senza necessità di ulteriori accertamenti sul merito.

La definizione ha quindi carattere dichiarativo: la Sezione ha pronunciato la chiusura del giudizio ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile, essendo accertato il tempestivo e regolare versamento. Restano a carico del convenuto le spese processuali, che la Segreteria provvederà a liquidare secondo il codice di giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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