Il sindaco o il delegato è consegnatario delle azioni comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 59 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un più recente orientamento, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il direttore generale essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e non essendo quindi legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Sul punto la giurisprudenza contabile ha precisato che tale figura va individuata non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte richiama il principio secondo cui, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea come l’agente contabile consegnatario di azioni sia chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: egli rappresenta l’ente alle riunioni delle società ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
Da ciò discende un preciso contenuto del conto giudiziale. Esso deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche. In coerenza, è stato rilevato che il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Alla luce di tali rilievi, e tenuto conto che il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in epigrafe. Stante il tenore della pronuncia, nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
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