Controlli interni enti locali inadeguatezza strumenti e metodologie (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 68 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo sulla gestione, verificano con cadenza annuale il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce presidio degli obblighi di finanza pubblica e strumento di salvaguardia dell’integrità e della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Accertata l’assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli, l’ente deve avvalersi, in caso di approvazione tardiva degli strumenti di programmazione, di strumenti provvisori di indirizzo finanziario e operativo, per evitare una gestione “al buio”. L’art. 148, comma 4, TUEL prevede che, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali irroghino agli amministratori responsabili la sanzione pecuniaria da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda.
Il Fatto
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida e il questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, ai sensi dell’art. 148, d.lgs. n. 267/2000. L’ente locale, mediante l’applicativo “Con.Te.”, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il referto annuale sui controlli interni per l’esercizio 2023.
All’esito dell’analisi, ritenuta necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sulle criticità emerse. L’ente ha fornito le informazioni e la documentazione richieste. Sulla base di tale istruttoria la Sezione ha espresso le proprie considerazioni, accertando il quadro dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
Il controllo sul corretto funzionamento dei controlli interni trova fondamento nell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, che lo riconduce al controllo sulla gestione, e nell’art. 7, comma 7, legge n. 131/2003, in attuazione dell’art. 118 Cost. Il quadro è completato dall’art. 148 TUEL, che attribuisce alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio.
La Sezione ribadisce che un controllo efficace non può risolversi nel mero adempimento formale. Il sistema dei controlli interni va valutato in un’ottica complessiva, per comprendere se sia stato progettato in modo efficiente e correttamente applicato. In particolare, il controllo deve seguire una precisa scansione temporale: il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili prodromici — rendiconto e bilancio di previsione — compromette i controlli di gestione e strategico, che finiscono per intervenire quando l’esercizio è ormai concluso.
Le singole tipologie di controllo mostrano criticità diffuse. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile evidenzia un tasso di campionamento delle determine dirigenziali pari a circa il 2%, dato giudicato insufficiente e poco significativo per attestare la regolarità dell’azione amministrativa, con invito a implementare tecniche di analisi dei settori critici e di risk assessment. Il controllo strategico ha risentito della mancata tempestiva approvazione del PEG, con conseguente redazione dei report “a consuntivo”.
Il controllo sugli organismi partecipati presenta una carente organizzazione: manca il monitoraggio sull’attuazione delle norme di gestione del personale, difettano report informativi periodici e il monitoraggio sui contratti di servizio. Il controllo sulla qualità dei servizi risulta sostanzialmente inattuato, per la mancata adozione di un’aggiornata Carta dei servizi e la mancata rilevazione della soddisfazione degli utenti. Anche i controlli afferenti al PNRR non sono esercitati in modo del tutto soddisfacente.
La Sezione, pertanto, accerta diverse criticità e, per alcuni tipi di controllo, uno stato di diffusa assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, disponendo che l’ente intraprenda le iniziative necessarie al superamento delle carenze riscontrate. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza.
Nota della Redazione
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