Ottemperanza a sentenza pensionistica e commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 62 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pensionistica della Corte dei conti è provvisoriamente esecutiva e l’ottemperanza è ammessa anche quando la pronuncia non sia passata in giudicato, non potendo l’ente previdenziale eccepire la pendenza dei termini di impugnazione. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 non è una facoltà, ma il limite entro cui l’ente deve concludere il procedimento di pagamento. L’acquiescenza prestata dall’istituto, che liquida la prestazione dopo la notifica del ricorso, non integra di per sé la cessazione della materia del contendere, quando resti incerta la quantificazione e il pagamento degli arretrati e degli accessori. Il diritto a interessi e rivalutazione è assistito dalle stesse garanzie del credito principale, con conseguente nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 38 del 17.6.2025 la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise aveva riconosciuto al ricorrente la pensione privilegiata di settima categoria, tabella A, con decorrenza 1.1.2023, per cinque patologie contratte in servizio e considerate in cumulo. La pronuncia era stata notificata all’istituto previdenziale il 18.6.2025 e non era stata impugnata.

Decorso il termine di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, scaduto secondo il ricorrente il 16.10.2025, e rimasta senza esito la diffida notificata il 10.9.2025, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e una penale per il ritardo. L’istituto, costituendosi, contestava il passaggio in giudicato per essere la notifica avvenuta all’ente e non al procuratore costituito, sosteneva la cessazione della materia del contendere e allegava di aver liquidato il beneficio, con pagamento delle differenze a valere sul rateo di febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’istituto. Richiamati gli artt. 169 e 190, comma 4, CGC, rileva che la sentenza pensionistica è provvisoriamente esecutiva, salvo sospensione specificamente disposta dal giudice d’appello in caso di gravissimo danno per la controparte.

Diventa quindi irrilevante stabilire se la sentenza sia passata in giudicato e come incida la notifica eseguita all’ente anziché al procuratore costituito. Il codice di giustizia contabile, all’art. 218, commi 2 e 4, lettera b), consente l’ottemperanza anche delle sentenze non definitive. A conferma, l’istituto ha depositato il provvedimento di liquidazione della prestazione, prestando così acquiescenza alla decisione.

Nel merito, il ricorrente ha dimostrato la notifica della sentenza il 18.6.2025, anteriore al deposito del ricorso, avvenuto il 21.10.2025, e la notifica della diffida il 10.9.2025. Il ricorso è stato depositato dopo la scadenza del termine di centoventi giorni, che impone alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici di completare le procedure esecutive entro quel periodo dalla notificazione del titolo.

L’istituto ha provveduto solo parzialmente e solo dopo la notifica del ricorso. La parte ricorrente non contesta il contenuto del provvedimento di liquidazione, ma lamenta la mancata quantificazione e il mancato pagamento degli arretrati, dei quali è stato solo annunciato il pagamento sul rateo di febbraio 2026. Permane dunque incertezza sulla corretta quantificazione e sull’effettiva liquidazione degli accessori.

Il diritto azionato non è pertanto integralmente soddisfatto: non ricorre la cessazione della materia del contendere. La Corte ordina all’istituto di dare esecuzione alla sentenza n. 38/2025 nei sensi di motivazione, entro novanta giorni dalla notifica della pronuncia, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono poste a carico dell’istituto, avendo esso adempiuto solo dopo lo spatium deliberandi e solo in parte, restando interessi e rivalutazione monetaria accessori del credito principale, assistiti dalle medesime garanzie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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