Controllo finanziario sugli enti SSR: segnalazione delle criticità e logica ausiliaria (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario regionale, affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, non si esaurisce nella segnalazione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio. In coerenza con la logica ausiliaria che connota la funzione, l’adempimento si estende alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non configurando gravi irregolarità, siano espressione di pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale. Il controllo mantiene finalità collaborativa e di progressivo miglioramento della gestione, non sanzionatoria.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato il controllo finanziario sul bilancio di esercizio 2022 di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico operante nel territorio regionale. La documentazione era stata trasmessa dal Collegio sindacale dell’ente ed esaminata secondo le linee guida dettate dalla Sezione Autonomie.

L’istruttoria si è svolta in contraddittorio con l’amministrazione e con il Collegio sindacale, mediante trasmissione della bozza di referto, ricezione di precisazioni e incontro dedicato. Dall’istruttoria non sono emersi elementi di criticità tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, ma sono stati rilevati aspetti meritevoli di segnalazione ai fini del miglioramento della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 intesta alle Sezioni regionali di controllo un controllo sui bilanci d’esercizio degli enti del servizio sanitario, da esercitarsi tramite l’esame e la valutazione delle relazioni dei collegi sindacali, elaborate conformemente alle linee guida definite unitariamente dalla Corte dei conti.

L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, affida alle medesime Sezioni l’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità e le procedure di cui all’art. 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento posto dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Il comma 170 demanda altresì alla Sezione il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, cioè di quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario, quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica.

Su questo punto la Corte compie il passaggio argomentativo centrale. In ossequio alla logica ausiliaria di cui il controllo è espressione, la Sezione ritiene di estendere l’adempimento anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non si configurino quali gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili potenzialmente lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.

All’esito dell’istruttoria, il Collegio non ha ravvisato elementi di criticità tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, pur segnalando aspetti meritevoli di attenzione per il progressivo miglioramento della gestione. Ha quindi approvato la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2022 e ha ordinato alla Segreteria la trasmissione della deliberazione e della relazione all’ente e alla direzione centrale regionale competente, con pubblicazione sui siti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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