Controlli interni parzialmente adeguati e riserva di sanzione ex art. 148 Tuel (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 344 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, verificano il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Quando il sistema risulti solo parzialmente adeguato, per il mancato rispetto delle previsioni regolamentari dell’ente e per l’omessa produzione dei report dovuti, la Sezione accerta l’inadeguatezza e invita l’ente a superare le criticità rilevate per ciascuna tipologia di controllo. La verifica può essere condotta in prospettiva dinamica sul quadriennio e con riserva di esame dei referti successivi, anche ai fini della responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 148, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 a carico degli amministratori inadempienti.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida e gli schemi di relazione-questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie. L’ente era già stato destinatario di una precedente segnalazione della stessa Sezione per l’esercizio 2014 ed era assoggettato a un piano di riequilibrio finanziario decennale per superare squilibri strutturali del bilancio.

La Sezione ha quindi esaminato i referti sia singolarmente, in rapporto alle rispettive linee guida, sia nel loro complesso, per cogliere le modifiche intervenute nell’assetto dei controlli nel quadriennio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 148, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, che assegna alle Sezioni regionali il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni, e ricorda che dall’esito di tale verifica l’art. 148, comma 4 fa discendere una responsabilità sanzionatoria degli amministratori, con condanna a sanzione pecuniaria da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della violazione. L’adeguatezza dei controlli assume rilievo particolare in un ente già in piano di riequilibrio, per evitare il ritorno a gravi criticità finanziarie.

Sul sistema dei controlli, l’ente ha dichiarato una piena conformità ai regolamenti, smentita dalle risposte successive: per tutti gli esercizi non sono stati previsti report periodici per il controllo sulla qualità dei servizi, il report sul controllo strategico non è mai stato prodotto e i report ufficializzati non sono stati pubblicati, né hanno dato luogo ad azioni correttive. Il dato sul F.T.E. medio dichiarato risulta incoerente con attività di fatto non svolte.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente non ha effettuato ispezioni o indagini su specifici uffici o servizi. Sul controllo di gestione, i report non sono stati tempestivi nel 2020 e, per gli esercizi successivi, l’ente ha indicato che “non ricorre la fattispecie”; mancano indicatori di output ed economicità e il controllo non ha influito sulla riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico ha omesso risposte su integrazione con il controllo di gestione e uso della contabilità analitica; la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari al 100% solo per il 2021 e allo 0,00% per gli altri anni, con valutazioni ancora in corso: modalità di riscontro gravemente intempestive.

Il controllo sulla qualità dei servizi non è stato svolto, non è stata adottata la Carta dei servizi e l’attività avviata nel 2020 è stata sospesa nel 2021 e mai riavviata. Infine, sui controlli interni relativi al P.N.R.R., i profili di criticità legati ai sistemi informatici, riscontrati nel 2021, non sono stati del tutto superati nel 2022 e nel 2023. La Sezione accerta pertanto la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente a superare le criticità e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione, nonché la comunicazione delle iniziative intraprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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