Controllo sui bilanci dell’ASL: perdite e sforamento dei tetti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 170 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, integra un riesame di legalità e regolarità a natura collaborativa, che si salda con la finalità di tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e con l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.. Il controllo ha assunto connotazione potenzialmente interdittiva, con caratteri cogenti, ma la misura preclusiva opera solo sui programmi di spesa delle aziende sanitarie e ospedaliere, non su quelli dell’ente regione. L’accertamento di squilibri, di mancata copertura di spese o di violazione di norme di regolarità finanziaria impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità. L’applicazione della misura interdittiva deve trovare bilanciamento con i principi dell’art. 32 Cost., presupponendo la spesa necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia relative ai bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022, previste dall’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e dall’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012.
Dall’esame sono emerse criticità, rispetto alle quali la Sezione ha acquisito dati e informazioni dall’Azienda e dal Collegio sindacale, prima con nota e poi a seguito di proroga del termine. L’istruttoria si è conclusa con la deliberazione in camera di consiglio, con cui la Corte accerta la chiusura in perdita dell’esercizio 2022 e il mancato rispetto dei tetti di spesa, e raccomanda le misure correttive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 ha esteso agli enti del SSN le verifiche della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali, prescrivendo che i Collegi sindacali trasmettano alle Sezioni regionali una relazione sui bilanci di esercizio, secondo i criteri e le linee guida deliberati dalla Sezione delle autonomie. Il successivo d.l. n. 174/2012 ha rafforzato tale controllo, collegando all’accertamento di squilibri l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte qualifica il controllo come riesame di legalità e regolarità a natura collaborativa, che «si limita alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie». Il controllo ha però acquisito connotazione potenzialmente interdittiva, i cui caratteri cogenti servono a prevenire gestioni contabili suscettibili di alterare l’equilibrio di bilancio. La Sezione precisa che la portata applicativa della misura è limitata ai programmi di spesa delle aziende sanitarie e ospedaliere, non operando verso l’ente regione, e che essa va bilanciata con i principi dell’art. 32 Cost., la cui attuazione presuppone la spesa per i livelli essenziali di assistenza.
Sul piano sostanziale, l’analisi dei bilanci evidenzia un andamento flettente del risultato della gestione caratteristica, sceso da € 21,6 mln nel 2020 a € 2,3 mln nel 2022, e una perdita di esercizio nel 2022, attenuata solo dagli esiti positivi delle aree finanziaria e straordinaria. La Corte rileva inoltre il ricorso ad anticipazioni di cassa non dichiarate dal Collegio sindacale e non restituite, e la tardiva approvazione dei bilanci rispetto ai termini nazionali e regionali, rilevando che le proroghe regionali non trovano fondamento nelle «particolari esigenze» previste dalla legge regionale.
Quanto alla spesa farmaceutica per acquisti diretti e a quella per dispositivi medici, la Sezione accerta il superamento dei tetti in tutti gli esercizi considerati, con scostamenti significativi. Sul contenzioso con le case di cura accreditate, rileva l’assenza in bilancio dell’accantonamento al fondo rischi pur in presenza di un rischio di soccombenza probabile. Infine, quanto alle proroghe contrattuali, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la proroga ha carattere eccezionale e temporaneo e che, una volta scaduto il contratto, l’amministrazione deve indire una nuova gara.
La Corte, pertanto, accerta la perdita del 2022 e il mancato rispetto dei tetti, raccomanda le misure correttive in materia di equilibrio economico-finanziario, accantonamenti, proroghe, patrimonio immobiliare, crediti e debiti, e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi competenti.
Nota della Redazione
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