Indebito ANF su pensione INPS: onere probatorio e decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 183 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito previdenziale avente ad oggetto l’assegno al nucleo familiare erogato su pensione di invalidità, la disciplina recata dall’art. 13 legge n. 412/1991 non è applicabile ai rapporti pensionistici devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché essa interpreta autenticamente l’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989, dettato per le sole prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria. Il percettore che invochi l’assenza di dolo e il legittimo affidamento per paralizzare l’azione di ripetizione è gravato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dell’onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione reddituale; in difetto, il recupero è legittimo e l’affidamento non può radicarsi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di invalidità, riceveva dall’INPS una serie di avvisi di recupero per somme corrisposte a titolo di assegno al nucleo familiare e ritenute non dovute, per un arco temporale compreso tra il 2012 e il 2023.

L’Istituto aveva accertato che il coniuge del ricorrente era titolare di pensione di invalidità, reddito che andava computato nel nucleo familiare e che pertanto escludeva il diritto all’ANF. Il ricorrente impugnava gli avvisi davanti alla Corte dei conti, sostenendo la decadenza dell’INPS dal potere di recupero per tardività delle comunicazioni e invocando il proprio legittimo affidamento, oltre all’assenza di dolo.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sulla legittimità del recupero degli indebiti pensionistici derivanti dall’erogazione non dovuta dell’ANF. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la disciplina dell’art. 13 legge n. 412/1991 è applicabile esclusivamente alle prestazioni indebite dell’assicurazione generale obbligatoria, mentre per i trattamenti delle gestioni pubbliche operano gli artt. 203-205 d.P.R. n. 1092/1973, che limitano la revoca ai soli errori di fatto, di calcolo o ai casi ivi tassativamente previsti.

La Sezione osserva che, su questione in parte analoga, il legittimo affidamento non è estraneo al rapporto pensionistico, ma non può formarsi né essere invocato quando il beneficiario abbia omesso gli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali imposti dalle norme di settore. La disciplina dell’indebito riposa così su due aspetti: il decorso del tempo e l’assenza di dolo del percettore, con il correlato affidamento.

Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato la natura indebita dei pagamenti, limitandosi a eccepire il termine per l’esercizio del potere di ripetizione. Assume perciò valore dirimente la valutazione dell’assenza di dolo e del radicamento dell’affidamento, entrambi meramente affermati ma non provati. Il giudice monocratico aveva onerato il ricorrente del deposito delle istanze ANF e delle comunicazioni reddituali; l’ordine è rimasto inadempiuto anche in udienza.

La Corte conclude che non risulta documentata la sussistenza dei presupposti idonei a paralizzare l’azione di recupero e che non è possibile ricostruire né la composizione del nucleo familiare né i redditi, né se tali dati siano stati correttamente comunicati all’Ente. In applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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