Profughi dalla Libia: benefici combattentistici esclusi senza nesso col trattato di pace (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 510 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I benefici speciali di cui all’art. 2 l. n. 336 del 1970 spettano esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 1 della medesima legge, ovvero ai profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate. Tale espressione comprende solo coloro che sono stati coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del trattato di pace e le categorie che a essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi. Chi è rimpatriato dalla Libia dopo l’agosto 1969, per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati, ma non i benefici speciali cosiddetti combattentistici. La legge n. 763 del 1981 non realizza alcuna equiparazione generalizzata. Nei giudizi pensionistici, la controversia sulla concessione di tali benefici e sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, competente sul rapporto di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e poi transitata nei ruoli dell’I.N.A.I.L., ha impugnato il provvedimento con cui l’Istituto ha negato il riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 2 l. n. 336 del 1970. La pretesa si fondava sulla qualifica di profuga della Libia, riconosciutale nel 1974 a seguito del rimpatrio avvenuto nel 1970, e sull’equiparazione ai profughi di guerra che sarebbe derivata dalla legge n. 763 del 1981.
Dopo il collocamento a riposo, la lavoratrice ha presentato domanda all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. per ottenere, ai soli fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita, il riconoscimento di tre aumenti periodici di stipendio. Entrambi gli Istituti hanno respinto la richiesta, il primo per carenza della certificazione del datore di lavoro, il secondo ritenendo non applicabile la normativa invocata. Di qui il ricorso davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, sollevata dall’I.N.A.I.L. Il giudice contabile dichiara il parziale difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario sotto due profili. Il primo riguarda l’impugnazione del provvedimento dell’I.N.A.I.L.: la domanda diretta a ottenere i benefici all’atto della cessazione del rapporto incide sul rapporto di lavoro e rientra nella giurisdizione ordinaria, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 528 del 2010. Il secondo profilo concerne la liquidazione dell’indennità di buonuscita e previdenza, materia che, in qualunque sua declinazione, appartiene al giudice del rapporto di lavoro.
Restano invece devoluti alla Corte dei conti i profili propriamente pensionistici. Su questi il ricorso è infondato. La tesi della ricorrente poggia su una ritenuta equiparazione dei profughi dalla Libia ai profughi di guerra per effetto della legge n. 763 del 1981. La Corte la respinge richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l’espressione profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate è riferibile unicamente a chi è stato coinvolto in modo diretto e immediato negli effetti del trattato, e alle categorie espressamente equiparate con apposite leggi.
Il giudice richiama in particolare Cass. civ., sez. lav., n. 30068 del 2019, n. 26348 del 2016 e n. 2641 del 2012, oltre a plurime pronunce della stessa Corte dei conti. Da esse si ricava che chi è tornato dalla Libia dopo l’agosto 1969, e quindi per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può accedere ai benefici comuni per i profughi e i rimpatriati, non anche ai benefici speciali della legge n. 336 del 1970.
La definizione del campo di applicazione della legge non può essere rimessa all’interprete: per individuare le categorie equiparate occorre un’espressa previsione normativa estensiva. La Corte esclude che la legge n. 763 del 1981 svolga tale funzione e osserva, con specifico riferimento ai profughi dalla Libia, che in tal senso si è già espressa la giurisprudenza contabile. Irrilevante resta, ad avviso del giudice, il riconoscimento dei benefici ottenuto dalla ricorrente nel diverso e distinto rapporto di lavoro intrattenuto con altro datore di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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