Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 105 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione, il consegnatario è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile. Il conto deve inoltre dare conto delle modalità di esercizio della gestione e dell’applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, anche per i titoli dematerializzati.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del relativo giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato ha segnalato un più recente orientamento contabile, secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli e quindi non legittimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di legittimazione nell’ambito del giudizio di conto: stabilire chi debba essere qualificato consegnatario di azioni e quote di partecipazione e, di conseguenza, chi sia tenuto alla resa del conto. La risposta è costruita sulla distinzione tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli.

La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è il soggetto che, per legge o per delega, esercita i poteri dell’azionista. Vengono citate le sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, le sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e la sez. Molise n. 64 del 2017.

Con specifico riguardo al Comune, la Corte precisa che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il principio trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge dunque un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni (sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.

In coerenza con tale ricostruzione, il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Il Collegio conclude pertanto per l’improcedibilità del giudizio relativo al conto in esame, non essendo il suo estensore munito della richiesta qualifica. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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