Reddito di cittadinanza, niente danno erariale senza dolo o colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 111 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza, la giurisdizione contabile sussiste perché l’istituto, quale misura di politica attiva del lavoro, instaura un rapporto di servizio tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice. L’omessa comunicazione all’INPS della sopravvenuta carcerazione di un componente del nucleo familiare non integra tuttavia gli estremi della responsabilità amministrativa quando difettino il dolo o la colpa grave. A tal fine rilevano la scarsa chiarezza del dato normativo, l’assenza di un termine per le variazioni incidenti sul parametro della scala di equivalenza e il legittimo affidamento ingenerato dal silenzio della modulistica, che elenca dettagliatamente gli obblighi comunicativi senza menzionare lo stato detentivo sopravvenuto.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha esercitato l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza insieme alla madre, chiedendone la condanna al pagamento di oltre dodicimila euro per l’indebita percezione del contributo nel periodo dal 17 giugno 2019 al 27 novembre 2020.

La contestazione muoveva da due condotte: non aver dichiarato, nella domanda presentata il 15 maggio 2019, di trovarsi agli arresti domiciliari per rapina aggravata, e non aver comunicato all’INPS la sopravvenuta carcerazione, iniziata il 27 settembre 2019 per espiazione di pena detentiva. L’INPS aveva revocato il beneficio nel gennaio 2021. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile. Il reddito di cittadinanza, istituito dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, è configurato come misura di politica attiva del lavoro: prevalgono la dimensione occupazionale e le numerose condizionalità che la accompagnano, mentre il fine assistenziale resta strumentale. Da qui il rapporto di servizio tra beneficiario e amministrazione erogatrice, in linea con il precedente della Sezione II d’Appello n. 468/2022, ivi richiamato, e con le pronunce che lo hanno confermato.

Nel merito la domanda è infondata. Quanto alla prima condotta, l’art. 2, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 4/2019 preclude l’accesso al beneficio a chi sia sottoposto a misura cautelare solo se il reato rientra tra quelli ostativi tassativamente elencati dall’art. 7, comma 3. La rapina aggravata non figura nell’elenco. L’interpretazione opposta condurrebbe al paradosso di escludere un soggetto non ancora definitivamente condannato, in contrasto con l’art. 27, secondo comma, Cost., mentre un condannato per lo stesso reato non ostativo resterebbe ammesso. La domanda del 15 maggio 2019 fu dunque legittima.

Quanto alla seconda condotta, il Collegio ricostruisce la disciplina. Il reddito è riconosciuto all’intero nucleo familiare e la sua componente di integrazione del reddito si calcola applicando il parametro della scala di equivalenza. L’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019 dispone che il parametro non tenga conto dei componenti in stato detentivo: la carcerazione non esclude il soggetto dal nucleo, ma riduce il coefficiente. Ne deriva un danno erariale non pari all’intero importo percepito, bensì alla sola differenza tra il coefficiente applicato e quello corretto.

Accertata l’esistenza del danno, il Collegio esclude però dolo e colpa grave. L’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 sanziona la mancata comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, ma nessun termine è previsto per le variazioni incidenti sul parametro della scala di equivalenza: l’informazione è rilevante, non dovuta. L’art. 7, comma 4 prevede la revoca per la mancata comunicazione di variazioni del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo, e la detenzione non modifica la composizione del nucleo.

A ciò si aggiunge il legittimo affidamento del cittadino: la modulistica INPS elenca analiticamente gli obblighi comunicativi — variazioni del nucleo, dimissioni volontarie, ricoveri in strutture residenziali, variazioni patrimoniali — senza menzionare lo stato detentivo sopravvenuto. Infine, durante la reclusione il convenuto era sottoposto a evidenti limitazioni nelle comunicazioni con l’esterno e nella possibilità di informarsi sulla normativa applicabile, circostanza valorizzata anche in sede penale. La domanda è pertanto respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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