Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 97 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di uso abituale, non custoditi in magazzino, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Solo il secondo integra la figura dell’agente contabile ed è soggetto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La mera elencazione dei beni inventariati, priva della rappresentazione dei movimenti di carico e scarico e delle consistenze, non costituisce conto giudiziale. Il giudizio di conto instaurato in assenza dei presupposti normativi va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto reso da un consegnatario di beni mobili di un ente locale, per l’esercizio finanziario 01.01.2020/31.12.2020. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 15 aprile 2025, ha prospettato al Collegio criticità di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, con riguardo alla natura e all’ampiezza dei beni rendicontati.

L’atto depositato consiste in una general elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, in prevalenza arredi e strumentazione informatica. Il convenuto ha controdedotto con memoria del 22.08.2025, negando la propria qualifica di agente contabile e sostenendo che i beni sono di uso abituale e non custoditi in magazzini. Il Pubblico Ministero, all’udienza del 23 settembre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due species di consegna. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La giurisprudenza contabile ha precisato che il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione dell’amministrazione, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato.

La soglia è quantitativa e qualitativa: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie sono esclusi dal conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei connessi movimenti di carico e scarico, con un obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Il Collegio conclude che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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