Effetti sentenza Costituzionale n. 4/2024 non applicabili alla RIA regionale siciliana (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 296 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3, legge n. 388/2000 non produce effetti nell’ordinamento della Regione Siciliana in materia di retribuzione individuale di anzianità, poiché la Regione ha disciplinato l’istituto con competenza esclusiva ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. q), dello Statuto speciale, senza alcun rinvio alla normativa statale. Il computo di un emolumento nella base pensionabile presuppone che lo stesso sia stato effettivamente percepito in costanza del rapporto di lavoro, ovvero riconosciuto dall’amministrazione o accertato dal giudice competente sul versante retributivo. L’imprescrittibilità del diritto a pensione non consente di chiedere direttamente la riliquidazione del trattamento in godimento in assenza di tale presupposto.
Il Fatto
Quindici ex dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza in date diverse, hanno chiesto la riliquidazione della base pensionabile e del trattamento spettante includendovi le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità riferite al triennio 1991-1993. La pretesa si fonda sulla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3, legge n. 388/2000.
Prima del ricorso, depositato il 16 gennaio 2025, i ricorrenti avevano notificato al Fondo Pensioni Sicilia atto di diffida e messa in mora il 31.05.2024, ottenendo un rifiuto. Si sono costituiti in giudizio il Fondo e il Dipartimento regionale della funzione pubblica, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso collettivo e la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene alla sola riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze sul rapporto di lavoro già cessato. La giurisdizione contabile sussiste, in assenza di incidenza sul rapporto di servizio, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione richiamato.
Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo è disattesa. Gli elementi di fatto e di diritto della domanda risultano sufficientemente specificati e le posizioni dei ricorrenti, accomunate dall’identità della normativa applicabile e dalla medesima lesione lamentata, non presentano conflitto di interessi.
Sul merito, il ricorso è infondato. La Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Il legislatore regionale ha introdotto una disciplina autonoma della RIA, che, pur presentando un parallelismo con quella statale, non ha mai fatto rinvio ad essa. La Corte richiama la costante giurisprudenza contabile formatasi sulla vicenda: la l.r. 11/1988 e la l.r. 19/1991 hanno cristallizzato al 1° luglio 1990 gli incrementi legati al sistema previgente di classi e scatti, con abrogazione della lett. a della tabella O della l.r. 41/1985. Il termine del 31 dicembre 1990 non è dunque invocabile per ottenere un ulteriore rateo di RIA.
A ciò si aggiunge un profilo dirimente e autonomo. I ricorrenti non hanno fornito prova di aver percepito dall’amministrazione di appartenenza gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, né di averne ottenuto l’accertamento dal giudice competente. Qualsiasi emolumento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere stato integralmente percepito o riconosciuto, anche per effetto di un accertamento giudiziale postumo.
L’imprescrittibilità del diritto a pensione non autorizza a chiedere direttamente la riliquidazione del trattamento in godimento facendo leva su tale canone, in assenza di un provvedimento dell’amministrazione o di una pronuncia definitiva del giudice del lavoro che abbiano già accertato il diritto sul versante retributivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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