Controlli interni e invito al rafforzamento degli strumenti di programmazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 31 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province devono redigere ai sensi dell’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Il referto costituisce uno strumento ricognitivo dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema integrato dei controlli interni. In presenza di una relazione conforme e priva di gravi criticità, la Sezione non irroga la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL, ma può rivolgere all’ente inviti a migliorare gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo.
Il Fatto
Il Comune di Vicenza ha trasmesso il referto sul funzionamento dei controlli interni relativi all’esercizio 2021, redatto secondo le Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR. Il documento è stato inviato in data 31 gennaio 2023.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la relazione nell’ambito della propria funzione di verifica sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali, ponendo a confronto i dati dichiarati con i precedenti accertamenti istruttori.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione del referto muovendo dal quadro normativo dell’art. 148 TUEL. Il documento si pone in coerenza con l’obiettivo di fare dei controlli interni il supporto delle scelte programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento, e con la finalità di apportare misure correttive in presenza di criticità.
Le finalità del controllo sono richiamate dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 28/SEZAUT/2014/INPR: verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema dei controlli, coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli organizzativi e contabili, monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica, consolidamento con le gestioni degli organismi partecipati.
La Sezione osserva che lo schema approvato per il 2021 è strutturato in un questionario a sezioni dedicate a ciascuna tipologia di controllo, conferma le due appendici su Covid e lavoro agile e introduce una nuova appendice sul PNRR e sul PIAO, introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 80/2021.
La Corte richiama il potere sanzionatorio previsto dall’art. 148, comma 4, TUEL, che in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali. Nel caso esaminato, tuttavia, all’esito dell’istruttoria, la Sezione accerta il difetto di gravi criticità meritevoli di segnalazione.
Ciò nonostante, la Corte rivolge all’amministrazione comunale una serie di inviti: implementare il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile secondo l’art. 147-bis TUEL; rafforzare il controllo di gestione con indicatori di risultato e report periodici; integrare il controllo strategico con quello di gestione; verificare l’efficacia dell’azione degli organismi partecipati, eventualmente con una struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL; potenziare il controllo sulla qualità dei servizi e aggiornare il sito istituzionale. La Sezione si riserva ulteriori controlli e rammenta l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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