Monte salari segretari comunali include diritti di rogito ed esclude indennità scavalco (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 158 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. monte salari rilevante per la determinazione della retribuzione di risultato dei segretari comunali devono essere inclusi i diritti di rogito, in quanto remunerano prestazioni dovute dal segretario nell’esercizio della funzione rogante, che integra il nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale. Deve invece escludersi dal monte salari l’indennità a scavalco percepita per prestazioni rese nei confronti di Comuni diversi da quelli partecipanti alla convenzione di segreteria, poiché tale trattamento grava sugli enti presso cui l’incarico è effettivamente espletato. Il monte salari, privo di definizione normativa, si determina secondo due criteri: correlazione della voce a prestazioni lavorative effettive e imputazione dell’onere all’amministrazione tenuta a erogarla.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo circa la corretta interpretazione dell’art. 61, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni Locali – Sezione Segretari comunali e provinciali, secondo cui la retribuzione di risultato dei segretari non può superare il 10 per cento del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno.

Il quesito riguarda la possibilità di includere nella base di calcolo due voci: le indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e i diritti di segreteria riscossi in qualità di titolare della funzione rogante, ove previsti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo soggettivo, provenendo dal soggetto legittimato, e sotto il profilo oggettivo, poiché la questione interpretativa della clausola contrattuale assume rilevanza indiretta rispetto alle norme di contabilità pubblica che richiamano la nozione di monte salari. Il quesito è inoltre formulato in termini generali e astratti.

Nel merito, la Corte ha ribadito che non esiste una definizione normativa di monte salari, richiamando il proprio precedente e gli orientamenti applicativi dell’ARAN. Da tale ricostruzione derivano due criteri dirimenti: rientrano nella nozione i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative e quelli resi nei confronti dell’amministrazione tenuta a erogarli.

Applicando il secondo criterio, la Sezione ha escluso dal monte salari le indennità a scavalco, il cui onere grava sugli enti locali presso cui l’incarico è espletato. Tali indennità rilevano esclusivamente sul monte salari di questi ultimi, per evitare un’indebita duplicazione della loro incidenza.

Applicando il primo criterio, la Corte ha invece incluso i diritti di rogito, remunerativi di prestazioni dovute inerenti alla funzione segretariale. La funzione rogante, come ricordato dalla Corte costituzionale n. 200 del 2023, appartiene al nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale, con radici nel R.D. n. 2321 del 1865 e nel R.D. n. 371 del 1929, poi confluiti nel R.D. n. 383 del 1934.

Richiamando le sentenze costituzionali n. 23 del 2019 e n. 200 del 2023 e la Cass. n. 29673 del 2008, la Sezione ha qualificato la funzione rogante come attività dovuta e compresa nei compiti istituzionali del segretario. L’attuale disciplina retributiva, dettata dall’art. 10 del D.L. n. 90 del 2014, come convertito dalla L. n. 114 del 2014, individua le categorie di segretari che conservano i diritti di rogito. Il compenso che ne deriva rientra pertanto nella base di calcolo del monte salari, rilevante anche ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *