Estinzione del processo contabile per rinuncia agli atti del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 494 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo contabile ai sensi delle norme processuali applicabili. Il giudice dichiara l’estinzione con pronuncia che non esamina il merito della domanda. La compensazione delle spese consegue alla cessazione della materia del contendere per fatto del ricorrente. Il provvedimento definisce il giudizio senza accertare alcun diritto sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei Conti chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con riconoscimento delle classi e degli scatti maturati negli anni 2011-2015. La domanda si fondava sull’assunto che il blocco stipendiale previsto dal d.l. n. 78/2010 (c.d. tetto salariale) non potesse estendersi alle pensioni. Il ricorrente ha evocato in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo la condanna solidale al pagamento degli arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con successiva nota, il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, rappresentando di non aver proceduto alla notifica del ricorso né del decreto di fissazione dell’udienza, e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente. Il thema decidendum si è così spostato dal merito della domanda pensionistica alla verifica dei presupposti processuali dell’estinzione.

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è intervenuta in una fase in cui il ricorso non era stato ancora notificato ai resistenti e il decreto di fissazione dell’udienza non era stato comunicato. Tale circostanza esclude la necessità di accettazione della rinuncia da parte delle controparti, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio.

In applicazione delle norme processuali contabili, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, con nulla per le spese. La decisione non ha affrontato il merito della questione relativa all’estensione del blocco stipendiale alle pensioni.

Il dispositivo ha fissato il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, con successiva pubblicazione mediante deposito in Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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