Incentivi IMU e TARI: esclusione solo dal limite ex art. 23 d.lgs. n. 75/2017, non dal tetto di spesa di personale ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 136 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, nel consentire agli enti locali di destinare una quota del maggior gettito derivante dal recupero dell’evasione IMU e TARI al trattamento accessorio del personale, introduce una deroga esclusivamente al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tale norma non incide sul distinto e autonomo vincolo di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, che impone il contenimento della spesa complessiva di personale e che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che, in assenza di una previsione legislativa espressa, gli incentivi in questione, finanziati con risorse proprie dell’ente, devono essere computati nel calcolo della spesa di personale, in applicazione del principio di stretta interpretazione delle deroghe e di neutralità finanziaria.
Il Fatto
Il Comune di Albignasego ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in merito all’applicabilità del limite di spesa di personale agli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI. L’Ente, richiamando un proprio precedente orientamento relativo all’ICI, sosteneva la tesi secondo cui tali incentivi, già esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, dovessero ritenersi esclusi anche dal diverso tetto previsto dall’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, data la medesima natura giuridica delle imposte.
La Motivazione della Corte
La Sezione, nel dichiarare ammissibile la richiesta, ha superato il rilievo della mancata trasmissione dell’istanza tramite il Consiglio delle autonomie locali, ritenendo il rapporto diretto non preclusivo in virtù della formulazione “di norma” contenuta nella legge.
Nel merito, la Corte ha ribadito il proprio orientamento espresso con la deliberazione n. 177/2020/PAR, confermandolo in assenza di sopravvenienze normative o giurisprudenziali. L’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 prevede una deroga che opera esclusivamente rispetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, relativo al trattamento accessorio, e non anche rispetto al vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006.
La Corte ha richiamato il principio di stretta interpretazione delle norme derogatorie (ubi lex voluit dixit), evidenziando come la giurisprudenza contabile ammetta l’esclusione dal computo solo in presenza di espresse previsioni di legge o di fattispecie caratterizzate dal finanziamento integrale mediante risorse esterne, secondo il principio di neutralità finanziaria. Gli incentivi in esame, essendo finanziati con risorse proprie derivanti dal maggior gettito accertato, non rientrano in tale ultima ipotesi e pertanto concorrono alla determinazione della spesa di personale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.