Controllo anticipato ex art. 36-bis e pericolo di riscossione nel fallimento (Cass. civ. Sez. V n. 3736 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo formale delle dichiarazioni, il pericolo per la riscossione che legittima il controllo anticipato ex art. 36-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede atti di disposizione preordinati a ridurre la garanzia patrimoniale dell’erario. Esso ricorre ogni volta che il patrimonio del contribuente presenti un rischio di insufficienza a soddisfare il credito tributario, per il concorso di altri creditori privilegiati. Il fallimento del contribuente integra tale evenienza, a prescindere dalla verifica di condotte depauperative. La cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, notificata al curatore, è valida e assolve anche la funzione di accertamento del tributo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, notificava a una società una comunicazione di irregolarità per ritenute operate e omesse relative all’anno 2016. Successivamente veniva notificata al fallimento della società la cartella di pagamento, correlata a tre distinti ruoli. La società fallita impugnava la cartella limitatamente a uno dei ruoli.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’iscrizione a ruolo e la cartella, sul rilievo che l’Ufficio aveva svolto una vera attività di indagine, non limitata alla verifica dei dati dichiarativi, senza portarne a conoscenza la contribuente con apposito avviso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR esplicitato le norme poste a base dell’iscrizione a ruolo e le ragioni del mancato rilievo della procedura concorsuale. Il motivo è rigettato. Il giudice di appello non è tenuto a rispondere punto su punto ai rilievi delle parti, potendo reputare irrilevante una circostanza. È sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, restando implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili.

Il secondo motivo è invece accolto. La CTR aveva negato l’utilizzabilità dello strumento di cui al comma 2-bis dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sul quale si incentrava il recupero fiscale. L’Ufficio ha documentato, in ossequio al parametro dell’autosufficienza, che tanto la comunicazione di irregolarità quanto la cartella richiamavano espressamente tale disposizione. È dunque pacifico che il recupero sia avvenuto in base a detta norma.

La disposizione, introdotta dal D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, anticipa la soglia di esperibilità dei controlli a una fase anteriore a quella dichiarativa, rendendo più incisivi i poteri dell’Amministrazione finanziaria. L’esercizio di tale potere è subordinato al presupposto sostanziale del pericolo concreto per la riscossione.

Tale pericolo sussiste ogni qualvolta il credito erariale possa non trovare capienza nel patrimonio del contribuente, perché l’esecuzione coattiva non ne consentirebbe il soddisfacimento. La nozione non accorpa solo le ipotesi di alterazione della consistenza patrimoniale, ma intercetta tutte le situazioni in cui il patrimonio presenti un rischio di insufficienza per il concorso di altri creditori privilegiati. Il fallimento rientra senz’altro in questa evenienza.

La Corte richiama il principio per cui, nei crediti tributari concorsuali, la notificazione della cartella conseguente all’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis è valida anche se effettuata al curatore, poiché costituisce il primo atto di esercizio della pretesa tributaria e svolge anche funzione di accertamento del tributo (Cass. n. 26898 del 2024). Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, la sentenza d’appello cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna per nuovo esame, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *