Intimazione fiscale non impugnata preclude eccezioni su atti presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 3733 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto di intimazione di pagamento non impugnato determina la irretrattabilità del credito e la decadenza dalla possibilità di contestare la pretesa. Il successivo atto di intimazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro tempestiva impugnazione. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza ne consente l’impugnazione unitamente all’atto notificato, ma se l’intimazione non viene impugnata ogni eccezione relativa agli atti presupposti resta preclusa.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento ai fini IVA. L’atto non veniva impugnato e l’Amministrazione iscriveva a ruolo gli importi, notificando due cartelle di pagamento, anch’esse non contestate. Venivano poi emessi due atti di intimazione: il primo nel 2008, il secondo nel 2013.

La contribuente impugnava il secondo atto di intimazione, deducendo la prescrizione del credito e l’omessa notificazione degli atti prodromici. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava gli appelli dell’Agenzia e dell’agente della riscossione, rilevando l’illegittimità dell’intimazione per l’omessa o irregolare notifica dell’avviso di accertamento e della cartella. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Il giudice d’appello aveva valorizzato unicamente l’avviso di accertamento e la cartella, trascurando la portata del primo atto di intimazione del 2008, pacificamente non impugnato dalla contribuente.

Nel trascurare la circostanza della preventiva notifica di un atto di intimazione espressivo della pretesa fiscale, la CTR ha omesso di considerare che il secondo avviso di intimazione del 2013, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, era sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione.

Il primo atto di intimazione, idoneo a veicolare la pretesa fiscale e a renderla conoscibile, non essendo stato contestato si è consolidato. Per costante orientamento di questa Corte, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023).

La Corte richiama il meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992: se l’intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 10736 del 2024). Gli atti della riscossione coattiva sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ma la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024).

Anche il secondo motivo è fondato, per quanto di ragione: l’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, è entrato in vigore il 4 luglio 2006 e non era applicabile a una notificazione del 2001. La censura è però erronea là dove esclude l’applicabilità della norma alla notificazione della cartella, stante il richiamo operato dall’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *