Notifica cartella esattoriale: prova, disconoscimento copie e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. V n. 3738 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relativa relazione di notifica. Il disconoscimento della copia fotostatica è inefficace ove la parte non indichi in modo chiaro gli elementi differenziali rispetto all’originale, non bastando contestazioni generiche o onnicomprensive. La notifica può avvenire mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, perfezionandosi con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso. Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non costituendo dette prestazioni obbligazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948 c.c..
Il Fatto
Una società contribuente impugnava due cartelle di pagamento notificate per il recupero di importi dovuti a titolo di II.DD. e IVA relativi agli anni 2006 e 2007. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando la tardività dell’impugnazione a fronte della regolare notifica delle cartelle. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, condannando l’appellante alle spese.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sulla regolarità delle notificazioni, sul disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento, sull’eccezione di prescrizione della pretesa erariale e sulla condanna alle spese. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; l’agente della riscossione non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sul difetto di motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile. La Commissione regionale ha valorizzato la produzione documentale, rendendo motivazione idonea.
Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui non è necessaria la produzione dell’originale della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relazione di notifica. Il disconoscimento della copia fotostatica è inefficace se la parte non evidenzia in modo chiaro gli elementi differenziali rispetto all’originale, non bastando contestazioni generiche o onnicomprensive.
Quanto alla notifica a mezzo postale, la Corte ribadisce che la notifica può avvenire mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alternativa rispetto alla modalità di competenza dei soggetti indicati nella prima parte dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. In tal caso essa si perfeziona con la ricezione del destinatario, senza necessità di apposita relata.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte conferma che i crediti erariali per II.DD. e IVA si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non applicandosi il termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.: l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario.
Infine, sul motivo relativo alle spese processuali, la Corte osserva che all’Amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari spetta la liquidazione delle spese secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari. La determinazione degli onorari costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, non sindacabile in legittimità ove contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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