Scudo fiscale e preclusione sanzionatoria: la formale conoscenza non richiede la notifica di atti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7419 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, il requisito della “formale conoscenza” del procedimento penale o tributario, previsto dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 350/2001, non è equipollente alla formale notifica di un atto. Detta conoscenza può, infatti, essere acquisita anche attraverso il compimento di attività procedimentali che coinvolgano direttamente il soggetto interessato, quali la partecipazione a un contraddittorio, la presenza a un accesso o a un’ispezione, o la notifica di un decreto di perquisizione a un soggetto legato al contribuente, quando questi ne abbia avuto comunque contezza. La preclusione all’opponibilità dell’emersione opera a prescindere dalla circostanza che l’iniziativa sia stata posta in essere dall’Amministrazione finanziaria o dall’autorità giudiziaria, non essendo richiesta dalla norma alcuna distinzione tra procedimenti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia tre atti di irrogazione di sanzioni, con cui l’Ufficio contestava l’omessa indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004, 2005 e 2006 di ingenti somme depositate su un conto corrente presso una banca svizzera. Il ricorrente eccepiva l’avvenuta adesione alla sanatoria dello scudo fiscale, ritenendo la stessa opponibile all’accertamento. La CTP accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’adesione inefficace in ragione della formale conoscenza, da parte del contribuente, dell’avvio di attività ispettive e del procedimento penale, antecedente alla presentazione della dichiarazione riservata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, ha affermato che la disciplina dello scudo fiscale, introdotta dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 e applicabile per rinvio all’art. 14 del d.l. n. 350/2001, esclude l’opponibilità dell’emersione qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, siano già iniziate attività di accertamento o sia stato avviato un procedimento penale di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il Collegio ha precisato che l’uso della locuzione “formale conoscenza” e non di “formale notifica” non ne implica l’equipollenza, richiedendo che la conoscenza sia sorta in relazione a un atto procedimentale che abbia coinvolto direttamente il soggetto.
Il requisito può pertanto essere integrato da attività quali la partecipazione al contraddittorio, la presenza a un accesso o a una ispezione, la contestazione in sede penale o la notifica del decreto di perquisizione, anche laddove manchi la prova di una pregressa notifica personale. Nella specie, la circostanza che il contribuente fosse socio e dominus del conto corrente della società, destinataria della notifica del decreto di perquisizione in data antecedente all’adesione, ha legittimamente indotto la CTR a ritenere integrata la condizione preclusiva.
La Corte ha altresì escluso la violazione del principio dell’affidamento, rammentando che le circolari dell’Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, né vincolano la stessa Amministrazione che le ha emanate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto la CTR non aveva accolto implicitamente l’eccezione sulla corrispondenza tra somme scudate e somme depositate, avendola assorbita. Infine, ha respinto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e che la verifica dell’omesso esame di fatti decisivi non può essere estesa a mere argomentazioni difensive o a elementi non pertinenti o recessivi.
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Nota della Redazione
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