Controllo automatizzato: omissione della comunicazione e riduzione delle sanzioni al 10% (Cass. civ. Sez. V n. 6248 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’omessa comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non rende illegittima l’iscrizione a ruolo, ma impedisce al contribuente di accedere alla definizione agevolata e giustifica la riduzione delle sanzioni amministrative dalla misura ordinaria del 30% a quella del 10%. L’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, che condiziona la riduzione a un terzo al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, non è invocabile dall’Amministrazione quando la comunicazione stessa è stata omessa. La parte del giudizio di merito che abbia ritenuto tale omissione non viziante della pretesa, ma produttiva di effetti solo sulla misura delle sanzioni, non incorre in alcuna violazione di legge.
Il Fatto
La società contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa all’anno d’imposta 2005, per IRAP, IRES, crediti d’imposta indebitamente compensati, interessi e sanzioni. Proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Brindisi, che lo accoglieva parzialmente riducendo le sanzioni dal 30% al 10%.
La C.t.r. della Puglia, in appello, rigettava il gravame dell’ufficio e accoglieva quello incidentale della società, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo del credito d’imposta per un’annualità riferibile all’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia denunciava l’omessa pronuncia della C.t.r. sulla rilevanza dell’omessa compilazione del quadro RU15. Il motivo è inammissibile: secondo il richiamato precedente Cass. n. 17011 del 2022, la statuizione di rigetto può ritenersi implicita quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il difetto di specifica argomentazione non configura, di per sé, il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice di merito, osserva la Corte, non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione delle parti. Ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è sufficiente l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Si considerano implicitamente disattese tutte le tesi incompatibili con l’iter argomentativo seguito (Cass. n. 12652 del 2020).
Anche il terzo motivo è inammissibile. La C.t.r. aveva correttamente rilevato che la società, per il 2005, non aveva esposto alcun credito d’imposta nella dichiarazione né lo aveva utilizzato in compensazione. Il credito era maturato nel 2004 ed era stato impiegato per le imposte del medesimo anno. L’accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità, salvo motivazione del tutto mancante o affetta da vizi giuridici (Cass. n. 16498 del 2018; Cass. n. 26654 del 2014).
Quanto al motivo relativo alle sanzioni, la Corte lo ritiene infondato. L’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 subordina la riduzione a un terzo al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ma nella specie la comunicazione era stata omessa. La C.t.r., con motivazione sintetica ed esaustiva, ha confermato la riduzione dal 30% al 10%, prevista proprio nei casi di irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo. La Corte richiama la circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996 e l’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, che sanciscono il carattere obbligatorio della comunicazione.
Nota della Redazione
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