Revocazione ordinanza della Cassazione per errore di fatto e improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 6249 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione a norma dell’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto emergente dagli atti, non una mera imprecisione terminologica. L’improprio riferimento alla «notifica» in luogo della «comunicazione» del provvedimento impugnato non integra errore revocatorio, ove il giudice abbia comunque tratto da tale atto la valutazione giuridica di improcedibilità. Anche la comunicazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo, con le ricevute della spedizione a mezzo PEC, deve essere depositata, ai sensi del pagamento 369, secondo comma, cod. proc. civ., unitamente alla copia autentica del provvedimento, a pena di improcedibilità del ricorso. La mancanza della relata non comporta improcedibilità, sempre che la comunicazione risulti nella disponibilità della Corte per essere stata effettivamente acquisita il fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
Una società di persone proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.p.a., lamentando il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. su un credito ammesso in chirografo. Il Tribunale di Catania, con decreto del 2015, rigettava l’opposizione.
Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione. La Corte lo dichiarava improcedibile con ordinanza n. 15836 del 2022, in applicazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.: la ricorrente non aveva depositato la copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di comunicazione. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo che la Corte sarebbe incorsa in una svista, poiché il decreto non era stato notificato ma solo comunicato con biglietto di cancelleria, e che comunque la legge non ne prevedeva la notificazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di revocazione sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati entrambi inammissibili. La Corte chiarisce che, nel provvedimento impugnato, non era stato compiuto alcun errore di fatto, ma era stata espressa una valutazione giuridica: la constatazione della violazione dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata produzione della copia autentica della decisione impugnata con la relazione della notificazione.
Il riferimento improprio alla «notifica» in luogo della «comunicazione» non basta a fondare l’errore revocatorio. Alla stregua delle pronunce richiamate — Cass. nn. 14389 e 22324 del 2020 — anche la comunicazione a mezzo PEC, con le relative ricevute, deve essere depositata unitamente alla copia autentica del provvedimento, a pena di improcedibilità. Ne deriva l’irrilevanza delle deduzioni difensive circa l’insussistenza di una notificazione da allegare.
Né può ravvisarsi l’errore nel fatto che la Corte non avrebbe considerato la presenza del provvedimento e della comunicazione nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito. La Corte, accedendo agli atti — come consentito in materia di violazioni di ordine processuale — ha potuto constatare che il fascicolo, nonostante la richiesta di parte ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., non era stato acquisito.
La decisione ribadisce infine che la mancanza della relata o della comunicazione non comporta improcedibilità quando tale comunicazione sia nella disponibilità della Corte per essere stata effettivamente acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione, sempre che l’acquisizione sia avvenuta e da essa risulti la comunicazione, non spettando alla Corte supplire all’inosservanza della parte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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